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Legge di Stabilità: gli aiuti alle imprese

Legge di Stabilità: gli aiuti alle imprese

La legge di stabilità 2016, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 e attualmente in corso di esame alla Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato, unitamente alle misure sulla prima casa, contiene interessanti novità per imprese e lavoratori autonomi.
Di seguito si evidenziano in sintesi le principali novità.

Bonus fiscale su ammortamenti e canoni di locazione finanziaria

Il cuore pulsante degli interventi rivolti alle imprese sta nella concessione di una deduzione maggiorata del costo sugli investimenti di nuovi beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

L’agevolazione riconosce ai titolari di redditi di impresa e agli esercenti arti e professioni la possibilità di incrementare la base ammortizzabile del 40 per cento dei beni strumentali che abbiano un coefficiente di ammortamento superiore al 6,5 per cento. Sono esclusi gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché una ristretta cerchia di impianti espressamente indicati  (i.e. quelli dedicati alla condutture per l’imbottigliamento di acque, per la produzione e distribuzione di gas, il materiale rotabile ferroviario e tranviario, gli aerei).

La disposizione riguarda anche i mezzi di trasporto individuati all’art. 164, comma 1, lettera b) del Tuir (autovetture e motocicli), per i quali la maggiorazione di fatto ritocca il tetto fiscale del costo ammortizzabile sul quale calcolare le quote di ammortamento. In particolare per le autovetture si passa da un limite di spesa di 18.076 euro a 25.306 euro, aumentato a 35.152 per agenti e rappresentanti; per i motocicli il limite passa da 4.131,66 euro a 5.784,32 euro e, infine, per i ciclomotori l’incremento si ha da  2.065,83 euro  a 2.891,42 euro.

Rimangono comunque ferme le aliquote di ammortamento fiscale stabilite dal decreto ministeriale 31 dicembre 1998.

Per questioni di coerenza sistematica l’agevolazione si estende anche alle acquisizioni tramite leasing ed è probabile che l’agevolazione interessi la sola quota capitale.

Nessuna agevolazione è prevista per le auto in noleggio a lungo termine in quanto saranno le società concedenti ad usufruire del beneficio in questione.

Il bonus fiscale connesso agli investimenti effettuati dovrebbe trovare applicazione già a decorrere dal 15 ottobre 2015 se il testo di legge verrà così confermato.

Ai fini dei versamenti degli acconti d’imposta per i periodi 2015 e 2016 gli effetti dell’agevolazione non rilevano.

Maggior valore dell’Avviamento e dei Marchi

I benefici del disegno di legge si estendono, poi, alla riduzione del periodo di deducibilità dell’ammortamento di marchi e avviamento derivanti da operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il periodo di ammortamento previsto passa da 10 a 5 anni, ferme restando tutte le altre condizioni.

Estromissione agevolata dei beni di impresa

Tra le “misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi” la legge di stabilità inserisce una soluzione risolutiva al fenomeno delle società di comodo,in quanto titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico.

Il testo non contiene alcuna limitazione alla disciplina delle società previste ai sensi della legge 724 del 1994 o del decreto legge 138 del 2011 ma si rivolge alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Pertanto – come annunciato nel disegno di legge – in attesa che sia rivista l’intera disciplina, o quanto meno siano ridefiniti i coefficienti di riferimento previsti dalla legge n. 724 del 1994, è offerta al tipo di società suddette l’opportunità di estromettere, a condizioni fiscali meno onerose rispetto a quelle ordinariamente previste, gli immobili che non presentano condizioni di impiego profittevole (non strumentali all’attività d’impresa).

Sotto il profilo dell’imposta sui redditi  viene prevista l’applicabilità di un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società non operative ai sensi della legge n. 724 del 1994 o del decreto legge n. 138 del 2011.

E’ prevista, inoltre, la riduzione anche dell’imposta di registro, ove l’assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate ad imposta proporzionale, ad un’aliquota dimezzata rispetto all’ordinaria prevista. Le imposte ipotecarie e catastali scontano la misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostituiva è suddiviso in due tranches.

L’assegnazione, secondo l’attuale bozza di legge, va effettuata entro il 30 settembre 2016.

Rivalutazione beni di impresa, partecipazioni e terreni

E’ stata riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, detenuti non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali nonché enti non commerciali, con il raddoppio dell’aliquota della relativa imposta sostituiva; per i soggetti Ires si apre la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Le disposizioni si applicherebbero a partire dal periodo di imposta 2016, ma la rivalutazione deve essere rilevata già nel bilancio 2015.

La riduzione dell’Ires

Tra le news rilevanti vi è la rideterminazione dell’aliquota sul reddito delle società. Viene infatti prevista la riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24,5% per il 2016, con ulteriore abbassamento al 24 per cento a decorrere dal 2017.

Tali modifiche saranno tuttavia operative solo se l’Unione Europa riconoscerà i margini di flessibilità correlati con l’emergenza derivante dai flussi di immigrazione.

 Note di credito: le novità nelle procedure fallimentari

In materia di Iva viene integralmente sostituito l’attuale testo dell’art. 26 del d.p.r. 633/72 per superare le criticità delle vigenti disposizioni in caso di mancato incasso dei crediti che rendono non recuperabile l’Iva addebitata dal cedente o prestatore.

La disposizione modificata prevede, in particolare alla lettera a) del comma 4 del nuovo art. 26 del d.p.r. 633 del 1972, la possibilità di emettere una nota di variazione Iva in diminuzione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedura concorsuale, o dalla data di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del r.d. n. 267 del 1942 o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del r.d. n. 267 del 1942.

Si consente, così facendo, di recuperare fin da subito l’Iva addebitata e mai incassata dal cessionario o committente insolvente, senza dover attendere i tempi, spesso lunghi, per la conclusione dell’iter concorsuale.

In connessione alle procedure concorsuali, è previsto all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26, il venir meno dell’obbligo da parte del cessionario o committente assoggettato a procedura di registrare la variazione operata dal cedente o prestatore.

Le modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del d.p.r. n. 633 del 1972 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Le restanti modifiche apportate all’articolo saranno applicabili alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2017.

Professionisti e piccole imprese: regime forfettario

Al fine di rendere maggiormente vantaggiosa l’adesione al regime forfetario è stato rimodulato lo stesso mediante un aumento delle soglie dei ricavi/compensi per accedere al regime e l’estensione per i primi cinque anni di attività dell’aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché 15 per cento). I benefici si estendono, poi, alla riduzione del carico contributivo dovuto ai fini previdenziali, circoscritto al 35 per cento della base imponibile di calcolo.

La modifica della norma dovrebbe operare a decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 2016.

Settore agricoltura

Anche il settore agricolo è toccato dalla manovra finanziaria. In primo luogo si provvede al riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli ai fini dell’esenzioni IMU e si introduce l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. Rimane la soggettività per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse di cui all’art. 56-bis TUIR.

Tra le altre modifiche si segnala l’abrogazione del regime speciale dell’IVA per i soggetti passivi con volume d’affari inferiore a 7.000 euro e l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze.

Le disposizioni si applicherebbero a partire dal periodo di imposta 2016.

Cultura e spettacolo

Ulteriori interventi strutturali e agevolazioni fiscali sono previste per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e incentivare le attività culturali.

In particolare, si stabilizza il credito d’imposta a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-Bonus), che spetterebbe a regime nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

E’ prevista inoltre l’estensione del credito di imposta a favore degli interventi nel settore del cinema (c.d. tax credit cinema).

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