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L’impatto delle novità del Decreto Crescita 30 aprile 2019, n.34 sul Patent Box

L’impatto delle novità del Decreto Crescita 30 aprile 2019, n.34 sul Patent Box
Patent box:

Il regime fiscale opzionale del Patent Box (art. 1, comma 37 e ss. della Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015) è stato introdotto per incentivare lo sviluppo, la collocazione, nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali e favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Il regime in parola permette ai titolari di reddito di impresa di beneficiare di una parziale detassazione del redditoderivante dall’utilizzo di questi beni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In particolare, la fruizione dell’agevolazione avviene mediante l’indicazione in dichiarazione di una variazione in diminuzione corrispondente al reddito agevolabile oggetto di “detassazione”.

Tuttavia l’esclusione dei marchi dai beni agevolabili e l’oggettiva impossibilità di ottenere in tempi brevi la sottoscrizione del ruling, hanno portato il Legislatore ad una modifica del regime agevolativo nel Decreto Crescita ex art. 4 del D.L. n. 34 del 2019.

 

Novità del Decreto Crescita 30 aprile, n. 34:

L’art. 4 del Decreto Crescita ha previsto una procedura alternativa e non sostitutiva di fruizione dell’agevolazione prevedendo un nuovo regime opzionale, che si affianca a quello esistente e che consente modalità alternative di fruizione del beneficio della tassazione agevolata.

La nuova norma, infatti, consente:

  • ai titolari di reddito d’impresa, di optare per il Patent Box e accedere alla diretta autoliquidazione del reddito agevolabile, con opzione in dichiarazione;
  • di usufruire del beneficio per gli anni pregressi, consistente nell’autoliquidazione del tributo, con opzione in dichiarazione e previa rinuncia all’istanza di ruling presentata;
  • di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione, cd. penalty protection.

Il Decreto Crescita prevede, più precisamente, la possibilità da parte del contribuente di effettuare su opzione – in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ruling) – una variazione in diminuzione, derivante dal reddito agevolabile, ripartita in tre quote annuali di pari importo. Tale variazione riguarda il periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due periodi d’imposta successivi (i.e.variazione in diminuzione relativa ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 da indicare nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2020, nel 2021 e nel 2022).

Tale opzione ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile, e in ogni caso deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box (vedasi Provv. Agenzia delle Entrate n. 658445 del 2019).

Secondo quanto riportato dal Provvedimento sopracitato la documentazione:

  • deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta
  • è considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile (prescindendo dal metodo utilizzato, modalità applicative e criteri adottati dal contribuente).

È inoltre disposto nel medesimo documento che l’Amministrazione finanziaria possa applicare delle sanzioni L’impatto delleper infedele dichiarazione nei casi in cui:

  • l contribuente non abbia fornito le informazioni integrative;
  • la documentazione non dia nel complesso un’informazione chiara, completa e conforme.

Chiarimenti remissione in bonis:

Le novità apportate dal Decreto Crescita, avendo valenza sostanziale, potrebbe consentire una remissione in terminiper i contribuenti per gli anni pregressi.

Tuttavia, la novella opera per il futuro, individuando nel 2019 un diritto non previsto di “autoliquidare” e fruire dell’agevolazione Patent Box. Infatti, per le annualità precedenti, il contribuente che non ha esercitato l’opzione per il Patent Box e non ha presentato istanza di ruling non può essere “riammesso in termini”.

Con la nuova normativa l’istituto della remissione in bonis potrebbe essere utilizzato anche nelle ipotesi di omessa opzione ed omessa presentazione dell’istanza di ruling, poiché dal 2019 non si chiede più tale condizione ai fini dell’agevolazione.

Tale ipotesi, come suggerito anche da Assonime nella Circolare n. 1 del 24 gennaio 2020, potrebbe operare per il futuro.

  • Daniele Carlo Trivi
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