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No all’esistenza di un obbligo di registrazione generalizzato per le liberalità indirette

No all’esistenza di un obbligo di registrazione generalizzato per le liberalità indirette
La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 7442/2024, torna a pronunciarsi sulla soggezione ad imposta sulle donazioni delle liberalità diverse dalle donazioni sancendo che non esiste l’obbligo di registrazione delle donazioni indirette o informali, con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta di donazione. Ciò a meno che la liberalità indiretta non sia volontariamente registrata dal contribuente ovvero non venga “confessata” dal donatario o dal donante nell’ambito dei procedimenti tributari 

In tal caso, se la liberalità diversa dalla donazione è di valore superiore alle franchigie oggi esistenti, sarà assoggettata ad aliquota dell’8% indipendentemente dai rapporti di parentela intercorrente tra donante e donatario. 

La pronuncia prende le mosse dal ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza (in doppia conforme) della commissione tributaria regionale della Lombardia con cui era stata riconosciuta la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, il quale aveva riqualificato un trasferimento di titoli e attività finanziarie quale liberalità indiretta. Il trasferimento era avvenuto mediante ordinativo bancario dal conto corrente dello zio (donante) al conto corrente della nipote (donataria). Tale operazione finanziaria era emersa in sede di presentazione dell’istanza da parte dello zio per l’accesso alla procedura di voluntary disclosure.   

A parere del contribuente, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sulla donazione nel caso di specie non era dovuta in quanto la donazione realizzata mediante giroconto bancario in verità costituiva una donazione diretta da qualificarsi quale nulla per difetto di forma in forza di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 18725/2017). Secondo il ricorrente, quindi, ne doveva conseguire che non poteva dirsi realizzato il presupposto principe dell’imposta di donazione determinato dallo stabile trasferimento di ricchezza dal donante al donatario.  

La Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, ha in primo luogo chiarito che, diversamente dalle donazioni dirette che si caratterizzano per la formalità dell’atto donativo alla presenza dei testimoni ai sensi dell’art. 769 c.c., le donazioni indirette e le donazioni informali realizzano la causa tipica della donazione (ossia il depauperamento del patrimonio del donante, per spirito di liberalità, e l’arricchimento del patrimonio del donatario) mediante un atto e/o un negozio giuridico diverso dalla stipulazione del contratto di donazione. Si pensi, ad esempio, all’adempimento di un debito altrui (donazione indiretta) o al trasferimento di denaro da un soggetto ad un altro (donazione informale); tali atti se mossi dall’animus donandi rientrano nell’ambito delle liberalità e di conseguenza dovrebbero, astrattamente, essere assoggettati all’imposta di donazione.  

“A prescindere dalla qualificazione giuridica che si intenda attribuire all’operazione bancaria, comunque, non appare dubitabile la sussistenza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo (animus donandi), rappresentato dall’intenzione del donante, condivisa dalla donataria, di provare un incremento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante bonifico (ordinativo bancario), quanto dal dato oggettivo (causa donandi), rappresentato dall’effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al soggetto beneficiario”. 

Ciò premesso, la Suprema Corte, ricorda che le liberalità indirette non sono “in ogni caso” soggette ad imposta di donazione, ma lo sono soltanto quando contenute in atti per cui la legge espressamente prevede la registrazione (articoli n. 1, comma 4-bis, n. 55, comma 1-bis, e 58, comma 5, del TUS, nonché dall’art. 55 TUR).   

Di contro, “quando non si sia in presenza di atti soggetti a registrazione” non si configura “una fattispecie rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni”. Ciò salvo che, ai sensi dell’art. 56bis del TUS:

a – il contribuente decida spontaneamente di procedere alla registrazione “volontaria di una donazione indiretta non risultante da atti soggetti all’obbligo registrazione; 

b – il donatario o il donante – come nel caso di specie – dichiarino l’esistenza di una donazione indiretta contenuta in un atto non soggetto a registrazione, nel corso di una procedura di accertamento tributario. 

L’art. 56-bis del TUS, deve essere infatti interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), senza l’adozione della forma solenne, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito dei procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro. 

Ciò detto, quindi, in presenza di una liberalità indiretta (donazione indiretta e donazione informale) contenuta in un atto diverso da quelli per cui è posto un obbligo di registrazione, tale liberalità non è di per sé soggetta all’applicazione dell’imposta di donazione.  

Tuttavia, se il donatario ne “enunci” l’esistenza volontariamente o la “confessi” nell’ambito dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria, il trasferimento di ricchezza originato dalla liberalità indiretta, sarà assoggettato ad imposta di donazione e “l’aliquota da applicare è quella dell’8% a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario”, quando superiore alle franchigie esistenti e pari a 1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta; 100.000,00 per trasferimenti tra fratelli e sorelle e 1.500.000,00 per i trasferimenti a persone portatrici di handicap. 

  • Paola Bergamin
  • Giovanna Mazza
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