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Note di variazione ai fini IVA

Note di variazione ai fini IVA
La Legge di stabilità ha riscritto integralmente l’art. 26 del DPR 633/72 in materia di “Variazione dell’imponibile o dell’imposta” ai fini IVA.

Il nuovo testo distingue in maniera precisa le ipotesi che legittimano l’emissione della nota di credito in presenza di variazioni in diminuzione:

–       in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

–       in conseguenza di applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;

–       in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a seguito assoggettamento a procedure concorsuali  o ad una procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione del debito o piano attestato di risanamento) del cessionario/committente;

–       in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Si segnala, in particolare, il nuovo comma 4 dell’art. 26 il quale dispone che la nota di credito può essere emessa “..in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a)      a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b)      a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

La nota di credito, pertanto, andrà emessa in momenti diversi a seconda del tipo di procedura interessata:

–       dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

–       dalla data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare;

–       dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67,comma 3, lettera d), della legge fallimentare;

–       dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

–       dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

–       dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. La nota di variazione iva, necessaria per recuperare l’importo dell’iva non incassato, sarà possibile emetterla  SOLO per le procedure che avranno inizio dal 1° gennaio 2017. Nulla cambia, di conseguenza, per le procedure che si apriranno fino al 31 dicembre 2016, per le quali varrà la vecchia disciplina (che prevede per il fallimento, ad esempio, la possibilità di emettere la nota di credito solo a partire dalla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, a partire dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso).

Relativamente alla lett. b), la norma considera in ogni caso infruttuosa una procedura esecutiva individuale:

–       “nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

–       nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

–       nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.

Salvo quanto indicato per la lettera a), le disposizioni dell’art. 26 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2016.

In ultimo, si richiama il nuovo comma 9 dell’art. 26, il quale prevede, in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, che l’emissione della nota di credito “…non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.

  • Alberto Gironda
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