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Nuova rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Nuova rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali
La legge di Stabilità 2016 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione non potrà essere effettuata solo civilisticamente e, quindi, dovrà essere accompagnata dal versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap la cui misura è definita nel 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (Unico 2016); ossia entro il prossimo 16 giugno.

Si può procedere alla rideterminazione del costo d’acquisto dei beni di impresa, ad esclusione degli immobili merce, e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014; la rideterminazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017).

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare) e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

La disposizione, tuttavia, non si ritiene particolarmente vantaggiosa, vuoi per l’obbligo di dare valenza fiscale ai valori rivalutati (non essendo ammessa, come in passato dal D.L. 185/2008, la sola rivalutazione civilistica), vuoi anche per la previsione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 10% per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che, francamente, sembrano elevate a fronte di un’imposta IRES del 27,5% destinata a scendere al 24% dal 2017.

La Finanziaria 2016 ha inoltre riaperto le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di cui all’art. 14 L. 342/2000.

Il caso si può presentare nelle ipotesi di beni derivanti da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti) nell’ambito dei quali non è stata esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR o da situazioni nelle quali la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici, se le specifiche leggi di rivalutazione lo permettevano.

Le imprese possono adeguare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici sugli stessi beni che possono accedere all’istituto della rivalutazione: beni di impresa (beni ammortizzabili materiali ed immateriali) e partecipazioni. Restano esclusi i beni di produzione e di scambio, oggetto dell’attività dell’impresa.

Il riallineamento si perfeziona con il versamento dell’imposta sostituiva entro i termini per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Le aliquote applicate sono le medesime previste per la rivalutazione; così come il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione.

L’operazione è soggetta al medesimo differimento degli effetti previsti per i beni rivalutati (2018). Limitatamente ai beni immobili, il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

Il riconoscimento fiscale è condizionato all’accantonamento in un’apposita riserva in sospensione di imposta per un ammontare pari agli importi da riallineare, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta. Di fatto, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui viene operato il riallineamento (il bilancio dell’esercizio 2015, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) occorre apporre il vincolo di sospensione d’imposta su una parte delle riserve di patrimonio netto (o, in caso di loro incapienza, sulla corrispondente parte del capitale sociale).

Al riallineamento possono accedere anche gli IAS adopter.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero, per la sola rivalutazione, al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati o riallineati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione o riallineamento è stata eseguita (in generale il 1° gennaio 2019), si dovrà far riferimento al costo del bene prima della rivalutazione/riallineamento, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

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