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Nuove aperture in materia di riconoscimento di riprese subite all’estero in tema di Transfer Pricing

Nuove aperture in materia di riconoscimento di riprese subite all’estero in tema di Transfer Pricing

Nell’ambito di gruppi internazionali può capitare di incorrere in rettifiche alla politica sui prezzi di trasferimento da parte di Autorità fiscali sia italiane che estere. Questo si traduce frequentemente in fenomeni di doppia imposizione per scongiurare i quali sono state apportate interessanti novità alla disciplina nazionale.

In seguito alla pubblicazione sul sito del Mef degli schemi dei provvedimenti attuativi delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017 si assiste ad una ventata di novità sulla normativa italiana che regola la disciplina dei prezzi di trasferimento.

In particolare l’art. 59 del Dl sopracitato al comma 1 ha riformato il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, il quale prevedeva che nella determinazione del valore delle operazioni fra imprese associate si debba fare riferimento al “valore normale”sostituendolo con il principio di “libera concorrenza” mutuato dall’arm’s leght principle che informa la disciplina OCSE in tema di transfer pricing.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di armonizzare quanto previsto a livello di normativa nazionale con le previsioni dell’OCSE.

Si segnala, inoltre, l’introduzione del comma 2 del medesimo articolo con il quale si demanda ad un decreto del Mef la definizione di apposite procedure per l’applicazione dell’art. 31-quater del Dpr 600/1973.

Tale articolo prevede che il riallineamento di eventuali scostamenti tra prezzi applicati e prezzi di libera concorrenza, si possa applicare:” anche se ne deriva una diminuzione del reddito”.

Il secondo comma dell’art. 59 del Dl 50/2017 ha introdotto l’articolo 31 quater il quale elenca i casi in cui è possibile richiedere il riconoscimento delle variazioni in diminuzione ai sensi dell’articolo 110, comma 7, secondo periodo del Tuir.

In base al dettato normativo si prevede che per ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito imponibile vi siano tre opzioni:

  1. Attivare una MAP (Mutual Agreement Procedure), strumento previsto dalle Convezioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Stati esteri;
  2. Conclusione e condivisione di attività di controllo internazionale in cooperazione tra gli Stati partecipanti;
  3. Presentazione di un istanza (il cui contenuto proposto dal Decreto Direttore Ade è attualmente in consultazione) accompagnata dalla prova di avvenuta e definitiva ripresa in aumento da parte di altro Stato con cui sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Si segnala che risulta ancora in ipotesi l’introduzione nello schema del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate della possibilità di adeguarsi ai risultati di una eventuale verifica per le annualità ancora sanabili attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa, infatti nel caso in cui il contribuente fosse sottoposto a rettifiche in capo a consociate estere si potrebbero, tramite le integrative, adeguare i risultati ottenuti alle verifiche subite.

Ad oggi, tuttavia, nel nostro Paese non è consentito attivare una Map nel caso in cui sia il contribuente in via autonoma a generare la doppia imposizione (per esempio attraverso dichiarazioni integrative sugli anni successivi rispetto a quello accertato), come invece è consentito in Germania.

Si auspica pertanto che lo schema di provvedimento possa essere integrato in modo da prevedere la possibilità di recuperare le maggiori imposte pagate in Italia anche in relazione agli aggiustamenti fatti autonomamente dalle consociate estere, in tal modo si potrebbe ridurre ulteriormente il rischio di esposizione dei contribuenti a fenomeni di doppia imposizione.

 

  • Nicolò Bergamin
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