Il nuovo testo di legge ha sostituito, dopo quasi cinquant’anni, le disposizioni dell’Accordo tra i due Paesi del 1974, modificando radicalmente le modalità di esercizio delle rispettive potestà impositive con l’applicazione di un regime di tassazione concorrente simile a quello applicabile, precedentemente, ai lavoratori frontalieri residenti al di fuori della fascia di confine: versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro Svizzero e pagamento secondo l’aliquota progressiva dell’imposta italiana, dedotta l’imposta Svizzera, gli oneri sociali e la franchigia fissata, ora per legge, in EUR 10.000.
Uno dei temi controversi su cui commentatori ed operatori si sono confrontati riguardava il momento da cui si dovesse porre il discrimine tra “vecchi” e “nuovi” frontalieri, se a far data dal 1° gennaio 2024 (data di effettiva applicazione delle nuove misure previste dall’accordo) ovvero se precedentemente.
Invero, l’articolo 8 del nuovo Accordo stabilisce che l’entrata in vigore del nuovo regime decorre dalla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui i due Stati contraenti si siano vicendevolmente comunicati, per via diplomatica, l’effettivo completamento degli adempimenti legali interni.
Tale scambio ufficiale di comunicazioni tra Italia e Svizzera si è effettivamente completato lo scorso 17 luglio 2023, sancendo, una volta per tutte, chi possa essere considerato nuovo frontaliero e, come tale, assoggettato alle nuove misure di legge.
Si pone, tuttavia, un problema di coordinamento generale perché, se è vero che i lavoratori frontalieri Italiani assunti dopo il 17 di luglio 2023, indipendentemente dalla loro residenza Italiana, subiranno la tassazione concorrente Svizzera ed Italiana, parrebbero altresì non applicabili quei benefici che la L.83/2023 introduce solo dal periodo d’imposta successivo a quello della sua entrata in vigore, quali, ad esempio, la franchigia aumentata a EUR 10.000- in luogo di quella ancora valida per l’anno d’imposta 2023 di EUR 7.500, ovvero la non imponibilità, ai fini reddituali Italiani, degli assegni familiari erogati dalla Svizzera.
Su questo tema sembrava che il legislatore intendesse prendere posizione, come risulta dall’art. 12 dell’Ordine del Giorno del 30 maggio 2023 in cui il relatore al Senato, On. Garavaglia, comunicava l’impegno del Governo Italiano di chiarire “… senza dubbio che i lavoratori frontalieri Italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31.12.2023, restano soggetti alle regole stabilite dall’Accordo del 1976, precedente a quello in ratifica”.
Confidiamo, pertanto, che tale discrasia venga rapidamente affrontata così da evitare un trattamento peggiorativo per quei lavoratori frontalieri che, per pura sorte, abbiano iniziato la loro attività in Svizzera nel periodo transitorio tra il 17 luglio ed il 31 dicembre 2023.