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Panama e le isole Cook aderiscono alla Convenzione OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale Note alla luce della recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure

Panama e le isole Cook aderiscono alla Convenzione OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale Note alla luce della recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure

Aumenta il numero di paesi aderenti alla Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia Fiscale promossa dall’OCSE (la “Convenzione”).

In particolare, Panama ha firmato in data 27 ottobre 2016 mentre il giorno successivo, 28 ottobre 2016, le Isole Cook hanno anch’esse aderito siglando la citata Convenzione. Entrambi questi Stati non hanno ancora ratificato la stessa che pertanto non è in vigore nei loro confronti.

Ad oggi il numero complessivo degli Stati aderenti ha raggiunto quota 106 ed è significativo notare che molti di essi, fino a poco tempo addietro, erano considerati dei “paradisi fiscali”, come tali inclusi nelle black list italiane proprio come Panama e le isole Cook  ([1]).

Si ricorda che la Convenzione è lo strumento più efficace elaborato dall’OCSE per la cooperazione internazionale in ambito fiscale finalizzato a reprimere fenomeni di evasione e riciclaggio internazionale.

La stessa, tuttavia, è assai articolata e necessita da parte dei Paesi aderenti la sottoscrizione di diversi accordi in essa specificati al fine di renderla effettivamente operativa.

Con particolare riguardo allo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari in linea con il Common Reporting Standard, è necessaria la stipula del Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information.

I Paesi che hanno aderito alla Convenzione e che hanno posto in essere gli ulteriori passaggi burocratici in essa previsti inizieranno a scambiare su base automatica (ovvero senza una preventiva richiesta) le informazioni finanziarie relative ai rispettivi residenti a partire da giugno 2017 (per l’anno 2016),  i cd. early adopters, e dal 2018 (per l’anno 2017) tutti gli altri.

Per quanto concerne i risvolti nazionali conseguenti all’adesione dei predetti Paesi alla Convenzione, si segnala che la recente disposizione che ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure) ([2]) prevede l’applicazione dei termini ordinari in tema di sanzioni (ridotte) e di anni da regolarizzare (dal 2009/2010 al 2015 incluso) a condizione che le attività finanziarie/patrimoniali siano occultate in Paesi con i quali, prima del 24 ottobre 2016, è entrato in vigore un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero un accordo conforme al modello per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Sul punto è importante rilevare che, mentre le Isole Cook hanno firmato un accordo TIEA con l’Italia il 17 maggio 2011, entrato in vigore il 17 febbraio 2015, Panama ha firmato la sola Convenzione che però non è ancora entrata in vigore, come scritto in precedenza.

Pertanto, allo stato attuale, i residenti che detengono attività nelle Isole Cook possono attivare la procedura di Voluntary Disclosure, godendo dei suddetti termini ordinari, mentre coloro che hanno attività non dichiarate a Panama saranno pesantemente penalizzati sia in relazione alle sanzioni applicabili (assai più elevate) che in merito agli anni da regolarizzare (raddoppiati rispetto a quelli ordinari).

In linea teorica non si può escludere che in sede di conversione in legge del decreto che disciplina la Voluntary Disclosure (vedi nota 2) il regime “ordinario” possa essere esteso anche a quei Paesi che compiranno i passi necessari per una pronta ed effettiva applicazione della Convenzione ed in particolare modo dello scambio automatico delle informazioni in essa previsto. Si dubita tuttavia che questo possa accadere e che, in particolare, possa avvenire per Panama atteso il rilievo mediatico che proprio il recente scandalo dei cd. Panama Papers ha attirato nei confronti del Paese.

([1]) Peraltro, le black list ai fini della normativa CFC e a quella sulla deduzione dei costi sostenuti nei confronti dei Paesi a fiscalità privilegiata sono state di recente abolite.

([2]) Prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

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