L’opzione è percorribile esclusivamente per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali, compresi i trusts non commerciali. Restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa.
Possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni (sia qualificate, sia non qualificate) e i terreni, sia agricoli che edificabili a patto che questi beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Si conferma la possibilità di incrementare la rivalutazione per coloro che hanno già usufruito di questa agevolazione in passato, dato che possono avvalersene di nuovo, recuperando l’imposta sostitutiva già versata. Ciò anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente (si veda risposta a interpello 259/2019). In alternativa allo scomputo di quanto già versato, è possibile chiedere il rimborso in base dell’articolo 38 del D.p.r. 602/1973; il termine di decadenza per la richiesta (di 48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. L’importo del rimborso non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
L’operazione di rivalutazione può essere interessante sia in occasione di eventi di liquidità che di operazioni di riorganizzazione patrimoniale o successoria. Ovviamente il costo della rivalutazione (14% del valore) va comparato con l’ipotesi di coti fiscale associato al potenziale capital gain.