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Patent Box 2016: scadenza 31 dicembre

Patent Box 2016: scadenza 31 dicembre

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime agevolativo opzionale e strutturale fondato sulla parziale detassazione (Ires /Irpef e Irap) di redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto (concessione in uso del diritto di utilizzo) di determinati beni immateriali.

Nel 2015, primo anno di applicazione della norma, sono state presentate circa 4.500 istanze, dato che ha superato le aspettative del legislatore. Entro la fine del 2016, le imprese, aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, possono esercitare l’opzione per l’accesso al regime agevolativo, integrata eventualmente da istanza di ruling.

In particolare, i soggetti interessati a questo regime agevolativo opzionale dall’esercizio 2016 devono effettuare entro il 31 dicembre 2016 i seguenti adempimenti:

  • Trasmissione telematica del modello semplificato dell’opzione approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, n. 144042; l’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
  • Presentazione di un’istanza di ruling, obbligatorio solo nel caso di imprese che utilizzano direttamente il bene immateriale e che devono definire in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile. Le disposizioni attuative della norma sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015, n. 154278.

Da evidenziare che la documentazione prevista dal Provvedimento, ai fini della preventiva determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e quindi entro aprile 2017.

In caso di presentazione di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia a partire dall’anno di presentazione dell’istanza stessa. Comunque, come precisato dalla circolare ministeriale n. 11/E del 7 aprile 2016, “la mancata presentazione o integrazione della documentazione entro il termine previsto dall’articolo 6 del Provvedimento (…) determini la decadenza dell’istanza e, conseguentemente, la mancata efficacia dell’opzione effettuata, senza alcuna conseguenza per il contribuente (…)”.

Quindi la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate è, per chi fosse interessato, di avviare nei termini previsti dalla norma l’iter per il regime Patent Box riservandosi poi il contribuente stesso, in un secondo momento, la facoltà di perfezionare l’opzione e quindi di dare efficacia al regime agevolativo producendo la richiesta documentazione.

Ettore De Pace

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