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Quadro RW: prepararsi per tempo all’adempimento

Quadro RW: prepararsi per tempo all’adempimento

Quadro RW, come riformato a partire dal periodo d’imposta 2013, è un adempimento cui prestare particolare attenzione. I contribuenti con beni e redditi esteri dovranno infatti compilare con la dovuta cura tale quadro, che può presentare alcune problematiche non solo interpretative.

Come già commentato in precedenza in queste colonne, la soglia (oggi di € 15.000 ma di € 10.000 fino al 31 12 2014) è stata eliminata e va dichiarata qualunque dimensione quantitativa, fatta eccezione per i c/correnti e i depositi titoli per cui vale il limite della soglia anzidetta.

In particolare occorre guardare anche alle forme di detenzione “indiretta” ed in particolare anche ai “titolari effettivi” rispetto agli investimenti o alle attività estere. Ciò porta quindi a guardare con attenzione anche alle strutture come Società, Trust o fondazioni o altre strutture internazionali (come si usa dire “SPV” Special Purpose Vehicles).

Come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, che richiama e adegua la disciplina antiriciclaggio (di cui al d.lgs. 231/2007) a quella del monitoraggio fiscale, per titolare effettivo, deve intendersi colui che, in ultima istanza, possiede o controlla uno SPV.

Per le società occorre guardare al possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso dei trust e istituti similari, invece, deve considerarsi titolare effettivo colui che sia stato già individuato come beneficiario del 25% o più del patrimonio.

Trust e Polizze assicurative, anche se residenti in Italia, occorre applicare il cosidetto look through”, secondo cui il contribuente deve monitorare il valore dei beni sottostanti detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso.

Tale principio trova applicazione anche ai casi relativi a società residenti in Stati “non collaborativi” (inclusi nella “white list” del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni).

L’adempimento del monitoraggio fiscale è pertanto un tema specialistico e da affrontare per tempo, dato che occorre disporre di tutta una serie di informazioni riguardanti l’intero periodo d’imposta (2014 per il prossimo adempimento) e non solo della fotografia di fine anno.

L’adempimento si coniuga pertanto anche con le imposte “patrimoniali” quali l’IVIE e l’IVAFE, anche essi da curare in modo specifico. Il collegamento è dato dalle regole di valorizzazione.

In questo quadro il Modello RW per il 2014 è stato dotato di un particolare riferimento, molto utile, che consente di barrare le ipotesi del solo monitoraggio (casella 20), consentendo quindi maggiore chiarezza espositiva rispetto ad analogo adempimento per il 2013.

Last but not least il collegamento con eventuali beni oggetto di Voluntary Disclosure, che come noto ai sensi della L. 186/2014 in vigore dal 1.1.15 è relativa al periodo d’imposta fino al 31.12.2013. Ciò lascia quindi “scoperto” il periodo d’imposta 2014, con le dovute valutazioni di coordinamento e compilazione. Anche qui sono possibili specifiche soluzioni, da approfondire nel caso specifico.

Il nostro Studio – con un team specifico dedicato ai temi della fiscalità internazionale – può pertanto fornire opinioni e chiarimenti ai professionisti o alla clientela, secondo prassi.

  • Luigi Belluzzo
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