Il nuovo progetto di riforma, così approvato, si compone di due parti:
Sono infatti, secondo il Dipartimento delle Finanze Federale Svizzero, una “…imposizione delle imprese competitiva a livello internazionale ed un sistema previdenziale affidabile…” a garantire il benessere della Svizzera attraverso una sana competitività a livello internazionale che ottemperi, per quanto riguarda la componente di riforma fiscale, ai requisiti fissati dalle norme internazionali.
Nello specifico, l’intervento di rifinanziamento compensativo all’AVS si è reso necessario a causa di una situazione finanziaria deteriorata dell’ente previdenziale connessa all’aumento considerevole delle richieste di una rendita AVS.
Sul versante fiscale, invece, l’intervento normativo, ratificato dal recente referendum, abolisce di fatto l’imposizione privilegiata delle società c.d. a statuto speciale, quali le holding e le società di amministrazione residenti in Svizzera, ma che generano vendite e costi all’estero. Fino a ieri, questa particolare tipologia societaria ha beneficiato di aliquote di imposta ridotte, addirittura in taluni casi ridotta a zero, grazie a specifici accordi (ruling) con le autorità Cantonali, mentre d’ora in avanti saranno tassate ordinariamente secondo il principio di tassazione su base mondiale.
La contrarietà agli standard internazionali di tali normative di privilegio, fissati sia a livello Europeo, sia in sede OCSE, hanno condotto a questa radicale modifica che impatterà dal 1 gennaio 2020 sia sulle società, come visto, sia sugli azionisti “qualificati” (colore che detengano almeno “10 % del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa”) attraverso un innalzamento della base imponibile dei dividendi loro distribuiti che passerà dal 60% al 70% a livello Federale ed ad almeno al 50% a quello Cantonale.
Le ulteriori novità di maggiore interesse, introdotte con questa riforma fiscale, riguarderanno anche lo sfruttamento di diritti immateriali registrati in un registro pubblico (quali brevetti nazionali ed esteri e diritti assimilabili – restando esclusi i diritti non brevettati su software) da parte delle imprese attraverso una specifica normativa sul Patent Box, in conformità con lo standard OCSE anche a livello cantonale. Nel dettaglio, l’utile derivante da brevetti e diritti analoghi sarà assoggettato a livello cantonale a un’imposizione ridotta e separata, in ogni caso pari ad almeno il 10%.
Ad integrazione, assume particolare rilievo la prevista deduzione addizionale per le spese di ricerca e sviluppo fino ad un massimo del 150%.
Tuttavia, lo sgravio fiscale, derivante dall’applicazione del Patent box e dalle ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo, non potrà eccedere il 70 per cento.
In termini generali la riforma fiscale in oggetto ridurrà la possibilità di abbassare la base imponibile e, per questo motivo, molti Cantoni hanno in previsione di ridurre l’imposta sulle società a titolo di compensazione, così che la Svizzera possa restare una piazza economica attrattiva a livello internazionale.
L’entità di tale riduzione varierà notevolmente da Cantone a Cantone con una media, a livello complessivo, di circa il 15%, come ben esplicato dalla seguente tabella:
La rilevante mole di modifiche che la riforma fiscale in esame apporterà dal 1 gennaio del 2020 impone sin da ora che le imprese Svizzere inizino sin da ora ad affrontare l’eventuale riorganizzazione della propria struttura aziendale e societaria, così da godere appieno dei benefici che saranno introdotti ed evitare invece, per i soggetti che attualmente godono di uno status fiscale privilegiato, di trovarsi ad affrontare un mutamento radicale del sistema tributario Svizzero.