In particolare, i giudici amministrativi di primo grado ritengono, quanto al fumus boni iuris, che le “plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”. Quanto al periculum in mora, che “l’istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21 co. 3, del DLgs. n. 231/2007”.
Sembra, quindi, che gli operatori del settore dovranno attendere ancora prima di poter leggere quello che – si spera – possa essere l’ultimo capito della vicenda anche nell’auspicio che le norme in materia di antiriciclaggio possano trovare il giusto contemperamento con le doverose esigenze di privacy dei soggetti coinvolti.
I nostri professionisti continueranno a monitorare i prossimi sviluppi e restano a disposizione per fornire chiarimenti a chi fosse interessato.