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Revisione al regime fiscale Internazionale

Revisione al regime fiscale Internazionale

Modifiche in tema di Fiscalità Internazionale

Nel corso della seduta del 21 aprile 2015, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 23 del 11 marzo 2014, che prevede significative riforme alla disciplina CFC, alla “lista nera” dei paradisi fiscali e al ruling internazionale. Le norme proposte contengono anche un regime di esenzione per gli utili delle stabili organizzazioni all’estero.

1) Art 110 – Regime che nega la deducibilità fiscale dei costi derivanti da operazioni con controparti localizzate in tax havens

Il testo propone modifiche alle regime che disciplina la deducibilità fiscale dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o situate in stati o territori che sono considerati dalle autorità italiane a fiscalità privilegiata (art. 110(10)) del TUIR. L’obiettivo delle modifiche è quello di limitare la deducibilità dall’imposta sul reddito d’impresa per tali costi nelle mani di un acquirente italiano residente al valore di mercato dei beni e servizi acquistati.

Attualmente la posizione di default è che il costo degli acquisti da paradisi fiscali non è deducibile, salvo che l’acquirente possa dimostrare la buona fede del soggetto venditore che svolge operazioni commerciali nel paradiso fiscale, che la transazione sia reale e portata a termine per ragioni commerciali ed effettivo interesse economico. Una procedura di ruling preventivo esiste e continuerà ad essere applicabile.

 2) Regime CFC

La disciplina italiana delle Controlled Foreign Company (CFC) (Art. 167 del TUIR), imputa automaticamente gli utili di una CFC che beneficia di un regime fiscale favorevole a un azionista residente in Italia (a prescindere dal fatto che tale azionista abbia o meno una partecipazione di controllo). E’ prevista un’esenzione in caso l’azionista dimostri che la CFC è stata istituita con lo scopo, e attualmente svolge, un’attività commerciale effettiva. Al momento tale deroga si applica solo se l’azionista ha richiesto ed ottenuto un ruling preventivo favorevole da parte delle Autorità fiscali italiane.

Il progetto di legge prevede l’introduzione dell’interpello facoltativo e per l’azionista italiano la possibilità di dimostrare l’applicazione delle esimenti di legge anche all’atto dell’eventuale controllo. Si propone inoltre che le norme CFC si applichino solamente agli azionisti con una partecipazione di controllo. Il progetto prevede anche la modifica del regime per ottenere un credito d’imposta in relazione all’imposta pagata dalla CFC nella sua giurisdizione di residenza / attività.

3) Exit Tax

Il testo propone una modifica al calcolo delle plusvalenze latenti in relazione alla exit tax applicabile alle entità italiane che trasferiscano la sede legale e centro di direzione e amministrazione al di fuori del territorio italiano.

4) Il consolidato fiscale nazionale

Lo schema proposto introduce un’estensione del regime del consolidato fiscale nazionale per consentire il consolidamento delle società “sorelle” in un gruppo controllato da una società non italiana.

Attualmente le regole consentono di optare il per consolidato fiscale solo se vi è una società “madre” residente in Italia. Non sorprende che la Corte di Giustizia Europea abbia stabilito che le attuale norme italiane siano discriminatorie e debbano essere modificate.

5) Esenzione per la stabile organizzazione estera

In base alle norme attuali, gli utili di una stabile organizzazione estera di una societa’ italiana rientrano nella base imponibile della societa’ italiana (ai fini IRES – in generale, tali utili sono esclusi dal calcolo dell’IRAP ). In base alle norme attuali, è concesso un credito per le imposte estere legate a questi stessi utili.

Il nuovo regime darà la possibilità per le imprese italiane di optare per l’esenzione dei profitti delle loro filiali estere, che saranno quindi soggetti ad imposta solo nel paese della stabile organizzazione, ovviamente fatte salve specifiche norme anti-elusive.

6) Regime del ruling internazionale

La nuova normativa prevede la limitazione delle procedure di ruling internazionale volte a fornire un quadro di certezza del diritto agli investitori che intendano effettuare investimenti di almeno 30 milioni di euro e che abbiano un impatto significativo e duraturo in termini di occupazione.
Lo schema di decreto inizia ora il processo di approvazione parlamentare ed è quindi soggetto a modifiche nel percorso. E’ probabile che alcune delle modifiche proposte, se adottate, entreranno in vigore in relazione all’anno fiscale in corso.

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