Come noto,la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate da parte dei soggetti non in regime di impresa, originariamente disciplinata dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è stata nuovamente riproposta dall’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e permette ai soggetti (persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) che possedevano, al 1° gennaio 2020, le partecipazioni (qualificate e non, purché non quotate) al di fuori del regime d’impresa di ottenere, versando un’imposta sostitutiva entro martedì 30, l’affrancamento da Irpef o Ires gravante sull’eventuale plusvalenza insita nel valore asseverato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti qualificati entro la stessa data.
L’articolo 137 del D.L. 34/2020 (c.d. “D.L. Rilancio”, in corso di conversione) non costituisce una proroga di tale disposizione, ma si rivolge ai contribuenti che possiedono i beni affrancabili alla data del 1° luglio 2020, prevedendo il versamento della prima (o unica) rata nonché il giuramento della perizia entro il 30 settembre.
In continuità, l’imposta sostitutiva (11% sul valore) e anche il tasso di interesse del 3% annuo, dovuto nel caso il contribuente opti per la rateizzazione.