Con il DL 193/16 è data la possibilità di estinguere il proprio debito verso l’Erario con sensibili riduzioni delle cartelle di pagamento relative ai ruoli affidati all’Agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 (sono quindi esclusi tutti quei ruoli affidati a partire dal 1 gennaio 2016)
Il modello di adesione per la rottamazione dei ruoli, accompagnato dalle istruzioni alla compilazione, è già disponibile direttamente sul portale www.gruppoequitalia.it e l’istanza potrà essere presentata all’agente pubblico della riscossione anche attraverso la posta elettronica certificata (pec).
Chi intende avvalersi della rottamazione delle cartelle di pagamento deve presentare l’istanza entro il prossimo 23 gennaio 2017, il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione o con un massimo di 4 rate, in tal caso si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
Dalle notizie ad oggi fornite, il contribuente dovrà limitarsi ad indicare nel modello la scelta di pagare in unica soluzione, in due, tre o quattro rate. Sarà poi il concessionario della riscossione, entro il 24 aprile 2017, che dovrà comunicare al contribuente l’importo complessivo dovuto e le singole rate con il relativo piano definitivo di rateizzazione.
La rottamazione delle cartelle prevede la possibilità di non pagare gli importi relativi a sanzioni e interessi di mora, dovranno essere sempre versarti gli importi relativi alle somme a titolo di capitale (quali per esempio imposte o tributi), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le somme maturate a favore dell’agente di riscossione a titolo di aggio (queste calcolate però solo sul capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo).
La norma, come confermato anche da recenti indicazioni, fa un riferimento generale a tutti i tipi di “ruoli”, risultano specificatamente escluse dalla definizione agevolata solo i ruoli relativi a:
La rottamazione interessa pertanto ruoli formati da ogni ente impositore o ente pubblico o privato, non solo dalle Agenzie fiscali, dagli enti locali, dall’INPS e dall’INAIL, ma anche dai Ministeri, dalle Casse di previdenza professionale (esempio dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, architetti, geometri).
La possibilità di usufruire della definizione agevolata è garantita anche per chi ha in corso un procedimento di pagamento rateale già accordato dall’Agente della riscossione, a condizione che siano rispettati i pagamenti rateali in essere con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso con l’adesione alla procedura di rottamazione delle somme a ruolo viene revocata automaticamente la precedente dilazione concessa e lo “sconto” potrà essere applicato esclusivamente agli importi residui non ancora pagati in quanto restano definitivamente acquisite (e quindi non rimborsabili) le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e di mora.
La rottamazione delle cartelle potrebbe essere un’ottima ed importantissima opportunità per chi ha ruoli relativi a sole sanzioni, in questo caso, con molta probabilità, gli importi da pagare risulteranno essere molto bassi in quanto non pagherà nessun aggio, e si troverà a dover corrispondere solo le spese di notifica della cartella di pagamento. La rottamazione delle cartelle risulterebbe ad oggi invece preclusa per quei contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il proprio debito a rate con l’Agenzia delle Entrate. Per questi soggetti, non avendo somme da pagare che siano state affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015, non è possibile aderire a tale disposizione agevolativa e dovranno continuare a pagare l’intero debito senza alcuno sconto, con tutte le sanzioni e interessi.
È bene infine precisare che con molta probabilità il DL potrà ancora subire importanti novità in sede di conversione parlamentare, infatti sono già stati presentati emendamenti e tra questi si segnala la possibilità di allungare da quattro a sei o otto le rate con l’ultima rata spostata da marzo 2018 a fine anno e di estendere la sanatoria anche ai Comuni che riscuotono con l’ingiunzione di pagamento.