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SCAMBIO DI INFORMAZIONI: siglato l’accordo tra Italia e Vaticano

SCAMBIO DI INFORMAZIONI: siglato l’accordo tra Italia e Vaticano

Lo scorso 1° Aprile Italia e Vaticano hanno firmato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali.

L’accordo, che si basa sul più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni (articolo 26 del Modello OCSE), entrerà in vigore con la sua ratifica e regola obblighi e modalità di versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell’ IVAFE (imposte sulle attività finanziarie detenute all’ estero) da parte di contribuenti italiani che detengono attività finanziarie presso istituiti di credito operanti presso la Santa Sede.

Diversamente da quanto previsto nei recenti accordi (es. Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo) lo scambio di informazioni potrà riguardare i periodi già a partire dal 1° Gennaio 2009.

Ai fini della procedura di rimpatrio dei capitali ex Legge 186/2014, cd. Voluntary disclosure, nel caso di assets finanziari, vengono introdotte disposizioni particolari per regolarizzare le somme detenute presso gli istituti della Santa Sede e non ancora dichiarate al Fisco italiano. Si prevede infatti:

  • Per ciascuno dei periodi da regolarizzare il versamento di un’imposta “sostitutiva” (dei redditi di capitale e dei redditi diversi legati alle attività finanziarie oggetto di emersione) pari al 20% (dello stock da regolarizzare) senza l’applicazione di sanzioni;
  • Per i periodi d’imposta 2012 e 2013, il versamento di una somma determinata applicando a tali attività l’aliquota dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero, cd. IVAFE. (pari, a seconda dei casi, ad un importo fisso di euro 34.20 per anno, ovvero, allo 0.1% – 0.15%, a seconda dell’anno, sul valore delle attività finanziarie oggetto di emersione).

L’istanza deve essere inviata all’autorità competente del Vaticano entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, la quale ha l’obbligo di trasmetterla al Fisco italiano entro i successivi 270 giorni. L’accesso alla procedura è precluso qualora sia già iniziata un’attività di accertamento tributario sugli assets da regolarizzare, ovvero siano in essere procedimenti penali per reati tributari relativi alle attività oggetto di regolarizzazione.

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