Home / Focus Alert /

Si innova il Diritto societario per le “SRL PMI”

Si innova il Diritto societario per le “SRL PMI”

I temi di diritto societario coniugati alla governance sono sempre stati oggetto di attenzione per lo Studio. Tipologie di società, divaricazione di diritti (e doveri) dei soci, categorie di azioni e utilizzo di strumenti societari anche internazionali, in piena compliance fiscale, sono utili strumenti sia all’interno di percorsi di pianificazione patrimoniale che per progetti corporate legati all’esigenza di comporre e mantenere gli interessi tra diversi imprenditori che cooperano tra di loro.
In questo quadro si segnala lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 101/2018) focalizzato sulle società a responsabilità limitata che, come noto, possono avere particolare flessibilità pur in un quadro di responsabilità che a volte può non essere pienamente limitata (come invece avviene per le SPA). Lo Studio si concentra in particolare sulle cd “SRL PMI” e quindi a quelle SRL che soddisfano almeno una delle 2 seguenti condizioni:

  1. Più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre seguenti parametri: (1) numero medio dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; (2) totale Stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni; (3) fatturato netto annuale non superiore a €50 milioni;
    ovvero
  2. capitalizzazione di borsa media inferiore a € 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni.

Le “SRL PMI” sono definite dall’art. 57 del D.L. 50/2017 e all’art. 4 del D.lgs. 129/2017 (che ha riformulato il TUF) che hanno esteso a tali categorie societarie ciò che in precedenza era riservato alle cd “start up innovative”. In parole semplici, si possono meglio definire i diritti associati alle quote, la dematerializzazione e la circolazione delle quote di tali SRL. L’intervento del legislatore porta una forte assimilazione, concettuale, delle SRL PMI alle tipologie societarie azionarie.
Procedendo per sintesi e con la disponibilità di approfondire questi temi in sede di colloquio è utile richiamare brevemente la facoltà per le “SRL PMI” di:

  • Emettere “categorie di quote”: l’articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012 prescrive che l’atto costitutivo della Srl PMI può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, c.c. Nelle Srl comuni è come noto vietato emettere categorie di quote; infatti, diversamente da quanto accade per i “diritti particolari” che possono essere attributi ad alcuni soci ai sensi dell’articolo 2468 c.c. per cui i diritti seguono la posizione soggettiva dei soci e non la quota, come invece avviene per le azioni.
  • Tali categorie di quote possono essere, come le azioni, prive del diritto di voto o con diritto di voto condizionato o non proporzionale: in deroga al generale principio di proporzionalità del diritto di voto di cui all’articolo 2479, comma 5, c.c.
  • Effettuare offerta al pubblico di quote: l’articolo 26, comma 5, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2468, comma 1, c.c., ammette che le quote di partecipazione in SRL PMI possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari mediante portali per la raccolta di capitali (es. crowfunding).
  • Acquistare proprie partecipazioni o effettuare operazioni su di esse: l’articolo 26, comma 6, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2474 c.c., consente alle SRL PMI di effettuare operazioni su quote proprie, a condizione che ciò avvenga in attuazione di piani di incentivazione e quindi volti all’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.
  • Far circolare le quote. Il D.lgs. 129/2017 introduce un sistema alternativo virtuale di circolazione delle partecipazioni di SRL PMI che possono essere oggetto di sottoscrizione e di circolazione anche sulla base di annotazioni presso i registri tenuti da un intermediario autorizzato, il quale dovrà rilasciare al socio, al sottoscrittore o all’acquirente, un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, con cessione che potrà avvenire anche solo mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario, fatta salva la facoltà del socio di poter domandare in ogni momento la diretta intestazione della quota a proprio nome.

  • Luigi Belluzzo
Our Offices
Belluzzo International Partners is a multidisciplinary, international and independent professional boutique that provides consultancy in the areas of Wealth, Law, Tax, Finance.
A family business firm for business families