Il Governo, con l’articolo 7 del nuovo Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 n. 193 ([1]), ha previsto la riapertura dei termini relativi alla procedura di collaborazione volontaria, la c.d. “Voluntary Disclosure”, come introdotta nell’ordinamento dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.
In via preliminare, bisogna sottolineare che non è possibile aderire alla procedura per coloro che si sono avvalsi della precedente di cui alla Legge n. 186.
La nuova procedura è regolata dall’articolo 5-octies aggiunto ex novo al Decreto Legge n. 167/1990 ed ha per oggetto, conformemente alla passata edizione, la regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all’estero ai fini del monitoraggio fiscale e dei redditi non dichiarati.
In termini generali, la nuova normativa conferma l’impianto della Legge n. 186 con, tuttavia, alcune novità che si descrivono brevemente di seguito.
La principale, ovviamente, riguarda la possibilità di regolarizzare le annualità successive alla precedente edizione fino a tutto il 2015.
Tuttavia, anziché calcolare le annualità da sanare sulla base degli ordinari termini di accertamento, la nuova normativa stabilisce che, in deroga allo statuto del contribuente, queste decorreranno dal 2009 per il quadro RW e per i redditi in caso di omessa dichiarazione mentre decorreranno dal 2010 in caso di infedele dichiarazione (solamente per coloro che accedono alla procedura in questione e fatto salvo il raddoppio dei termini qualora ricorrano le condizioni a ciò previste).
In breve, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione a partire dalle medesime annualità previste nella precedente edizione, per evitare disparità di trattamento nei confronti di chi ha aderito in base alla Legge n. 186.
L’adesione alla procedura avviene mediante presentazione di apposita istanza entro il termine del 31 luglio 2017. Un chiarimento importante giunge dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate emesso in data 25 ottobre 2016 secondo cui il contribuente che intenda aderire fin da subito può farlo senza attendere il nuovo modello di istanza (che sarà fornito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto), utilizzando il vecchio modello di istanza.
E’ prevista la possibilità di integrare le istanze e presentare i documenti entro il termine del 30 settembre 2017.
Ulteriore novità rispetto alla passata edizione è il perimetro degli Stati ammessi a godere delle sanzioni ridotte ed esclusi dal raddoppio dei termini di regolarizzazione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 5-octies, lettera h) i benefici di cui sopra trovano applicazione per le attività detenute in Stati con i quali sia “entrato in vigore prima del presente articolo (24 ottobre, ndr) un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA)”.
Tali Stati dovrebbero sostanzialmente coincidere con quelli inclusi nel Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 come recentemente aggiornato dal Decreto Ministeriale 9 agosto 2016. Quest’ultimo ha esteso significativamente l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni/TIEA includendo molti di quelli che precedentemente erano considerati veri e propri “paradisi fiscali” (per esempio le isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, gli Emirati Arabi Uniti) per i quali, nella precedente procedura, era previsto il raddoppio delle sanzioni e degli anni di regolarizzazione.
Conseguentemente, con la nuova procedura sarà possibile regolarizzare capitali detenuti in Stati che prima esponevano il contribuente a gravose penalizzazioni.
Un ulteriore e significativo elemento di novità è rappresentato dalla possibilità offerta al contribuente di liquidare le imposte emergenti dalla procedura per mezzo di versamento spontaneo delle imposte dovute e relative sanzioni ed interessi (cd. autoliquidazione).
Il versamento delle relative imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni potrà essere operato in unica soluzione, senza possibilità di compensazione, entro il termine del 30 settembre 2017 o – in alternativa – a mezzo di pagamento rateale (3 rate mensili di pari importo) con versamento della prima rata entro il predetto termine.
Qualora il contribuente percorra la strada dell’autoliquidazione, la sanzioni previste sono le medesime della precedente edizione, ovvero sono pari al 75% del minimo per le violazioni in materia di imposte dirette, Iva, Ivie ed Ivafe, ed in misura pari al 50% del minimo per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
In alternativa all’autoliquidazione, il contribuente potrà attendere che l’Agenzia emetta l’invito a comparire e l’atto di contestazione – entro il termine massimo previsto per il 31 dicembre 2018 – con sanzioni maggiorate, pari rispettivamente all’85% del minimo per l’omessa dichiarazione dei redditi e al 60% del minimo per le violazioni sul monitoraggio fiscale (incrementato all’85% per i Paesi Black List).
Tra le due opzioni, la più vantaggiosa a prima vista sembra essere quella rappresentata dall’autoliquidazione. Tuttavia, occorrerà considerare attentamente tale scelta alla luce dei calcoli del dovuto e delle difficoltà che si potrebbero riscontrare nel caso di un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’eventuale insufficiente versamento in caso di autoliquidazione verrà sanzionato con una maggiorazione delle somme dovute del 3% o del 10% a seconda della differenza riscontrata.
Si segnala, inoltre, che la nuova norma esonera i contribuenti aderenti alla procedura dall’indicazione in dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016 e per l’eventuale frazione del 2017 (antecedente alla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione) delle attività estere di natura finanziaria (quadro RW di Unico), a condizione che le informazioni relative a tali attività siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento alla procedura.
Un’analoga esenzione è prevista, subordinatamente alla condizione di cui sopra, in merito alla dichiarazione di quei redditi esteri soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, oltre ai redditi derivanti da fondi comuni di investimento non armonizzati, per i quali la norma ha disposto la tassazione IRPEF con aliquota massima (oltre all’addizionale regionale e comunale).
Sotto il profilo penale, la disciplina riproduce, in linea generale, quanto già previsto dalla precedente edizione. Tuttavia, viene prevista una nuova ipotesi di reato che trova applicazione qualora il contribuente, nell’ambito della nuova procedura, ponga in essere condotte fraudolente al fine di fare emergere attività o contanti provenienti da reati diversi da quelli coperti dall’articolo 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge n. 167/1990. In questo caso, la pena prevista è quella da un 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
([1]) Decreto pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2016.
Stefano Serbini