Nello specifico l’art. 20 del Decreto aggiunge, dopo il comma 1059 dell’art 1 Legge 178/2020, il comma 1059-bis che stabilisce quanto segue:
“Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale“.
Il nuovo comma porta con sé quindi una possibilità di recupero “sprint” del credito sugli investimenti con le seguenti caratteristiche:
I soggetti di grandi dimensioni grazie a questa modifica potranno godere di un’accelerazione notevole nel recupero del bonus maturato.