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Super ammortamenti: i chiarimenti dell’Agenzia

Super ammortamenti: i chiarimenti dell’Agenzia
La legge di stabilità 2016, attraverso l’art.1 commi da 91 a 94 e 97, ha introdotto l’agevolazione temporanea dei c.d. super ammortamenti; i limiti soggettivi, temporali ed applicativi di tale misura sono stati esplicitati dall’Agenzia delle Entrate. Analizziamo di seguito i punti di maggior rilievo.

 

WHO?

La misura è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, compresi professionisti ed esercenti d’arte che svolgono attività di lavoro autonomo (anche in forma associata); l’applicabilità della stessa prescinde dalla natura giuridica dell’impresa, dalla sua dimensione e dal settore in cui opera. Usufruiscono dell’agevolazione anche i soggetti appartenenti ai c.d. “regime dei minimi” e “regime di vantaggio”.

Esclusi, invece i soggetti in c.d. regime “forfetario” e tutte le imprese che applicano coefficienti di redditività per la determinazione del reddito (ad es. le imprese marittime).

 

WHAT?

La misura in oggetto prevede la maggiorazione del “costo di acquisizione” di “beni materiali strumentali” di una quota del 40% sulla “determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

I beni in oggetto possono essere acquistati da terzi, in proprietà o in leasing (in caso di leasing la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore), realizzati in economia o tramite contratto di appalto. Tali beni devono avere il requisito della strumentalità e, dunque, devono essere di uso durevole ed impiegati all’interno del processo produttivo.

La circolare in esame precisa, inoltre, che l’agevolazione riguarda anche i beni acquistati e precedentemente esposti in show room dal rivenditore, solo a scopo dimostrativo, ma non utilizzati. Possono essere maggiorate anche le quote di ammortamento relative a beni complessi in cui il costo dei beni usati non superi il 50% del costo totale del bene finale. Per quanto riguarda le migliorie su beni di terzi, infine, risultano rientrare nella misura ove le stesse abbiano una loro individualità e si possano scindere a posteriori dal bene migliorato. Limiti particolari, sono previsti per i mezzi di trasporto a motore.

Risultano esclusi, quindi:

–  i beni merce ed i materiali di consumo;

–  i beni acquisiti mediante contratto di locazione operativa o noleggio;

– i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

– fabbricati e costruzioni;

– particolari beni indicati nella tabella di riferimento presente nella Circolare suddetta (ad es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aereo compreso di equipaggiamento).

 

WHERE?

Con la Circolare n. 23/2016 l’Agenzia chiarisce, con riguardo alla territorialità della misura in oggetto, che la stessa risulta applicabile a prescindere dalla struttura aziendale di destinazione del bene e dalla sua ubicazione, purché il bene ed i relativi ammortamenti concorrano “alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia”.

 

WHEN?

Per l’applicazione dei Super-ammortamenti vengono distinti due diversi momenti:

1)      Data di effettuazione dell’investimento: il bene deve risultare acquisito effettivamente nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016. Per i beni realizzati in economia risultano maggiorabili solo i costi sostenuti in suddetto periodo; ove, invece, vi sia un contratto di appalto a terzi, risultano maggiorabili le quote liquidate in tale arco di tempo, relative a SAL già accettati dal committente.

2)      Data di fruizione dell’agevolazione: la maggiorazione del 40% sull’ammortamento del bene sarà applicabile a partire dall’esercizio in cui il bene entra effettivamente in funzione.

 

WHY?

La ratio della norma è quella di aumentare del 40% l’ammontare dei costi sostenuti per i beni strumentali acquisiti, esclusivamente da un punto di vista fiscale e non civilistico. Tale incremento avverrà mediante una registrazione extracontabile relativa alle quote di ammortamento interessate nell’esercizio. Infatti non è ammessa la possibilità di recuperare successivamente la quota di agevolazione non dedotta nel periodo di competenza e, per il medesimo principio, ove il bene sia venduto prima del periodo di fruizione dell’agevolazione, la stessa sarà ragguagliata con l’effettivo periodo di utilizzo del bene.

Il carattere extracontabile della misura in oggetto è ribadito all’interno della Circolare, ove viene sottolineato che tale maggiorazione non avrà effetti su:

  • Calcolo del plafond del 5% relativo alle spese di riparazione e manutenzione;
  • Calcolo del limite triennale relativo agli acquisti dei beni strumentali per i contribuenti minimi;
  • “Calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo”.

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