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Trust revocabile: l’Agenzia delle Entrate torna sull’interposizione

Trust revocabile: l’Agenzia delle Entrate torna sull’interposizione
Con la Risposta n.359/2022, l’Agenzia delle Entrate torna in argomento di trust revocabili (cfr. risposta n.352/2021): è stato chiarito che l’interposizione ai fini delle imposte dirette di un Trust, ai sensi dell’art. 37, co.3 del D.p.R. n. 600/73, non incide sull’esistenza dell’istituto dal punto di vista civilistico (rectius giuridico).

Pertanto, continua l’Agenzia, alla morte del disponente i beni facenti parte del Trust Fund non cadranno in successione e di conseguenza non sconteranno l’imposta di successione. Sempre nella stessa riposta, inoltre, è stato chiarito che tali beni saranno assoggettati ad imposta di donazione al momento dell’effettiva distribuzione ai beneficiari finali del Trust da parte del Trustee.

L’interpretazione dell’Amministrazione sta suscitando reazioni controverse e andremo a seguire e monitorare l’evoluzione di questo rilevante argomento giuridico e tributario, sia nell’ambito dell’imposizione diretta che indiretta.

  • Luigi Belluzzo
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