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Voluntary disclosure: pubblicata la terza circolare

Voluntary disclosure: pubblicata la terza circolare

Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E del mese di marzo e in quella n. 27/E di luglio, la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015, fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di voluntary disclosure.

Quattro in particolare gli aspetti trattati:

1) L’ambito oggettivo della collaborazione volontaria

Sul punto viene chiarito che:

– per l’emersione delle liberalità indirette, ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, e che sono accertate e sottoposte ad imposta se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

– in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;

– se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (trattasi di euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 1.500.000 per portatori di handicap gravi, euro 100.000 per fratelli e sorelle).

l’imposta trova comunque applicazione a prescindere dall’importo della donazione e l’aliquota da applicare è quella dell’8 per cento, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che il contribuente, ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, possa altresì fornire le informazioni utili all’accertamento delle imposte in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria.

2) Gli adempimenti a carico del contribuente.

Vengono forniti chiarimenti circa:

-la completezza della documentazione, nel caso in cui il richiedente sia nell’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione necessaria, nella relazione di accompagnamento dovrà aversi cura di segnalare la presenza di cause che lo impediscono o che rendono imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione, dimostrando di essersi attivamente adoperato per adempiere agli obblighi di produzione documentale e che perciò la carenza documentale non può essere ascrivibile alla sua volontà.;

– i rapporti tra procedura di collaborazione volontaria e scudo fiscale: il contribuente che accede alla collaborazione volontaria, per avvalersi degli effetti degli scudi fiscali nella procedura, deve indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate che devono considerarsi direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

3) Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria

Nella circolare si affrontano tra l’altro i seguenti aspetti:

–  termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione: l’Agenzia ritiene possa avvenire già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza dell’avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’ufficio;

– raddoppio dei termini in caso di attività detenute dapprima in Svizzera (2004-2011) e poi trasferite e detenute a Panama fino al momento della richiesta di accesso alla procedura che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non opera qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

– il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria ha stipulato con l’Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni;

– il contribuente rilascia all’intermediario finanziario l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero.. In caso di trasferimento, successivo all’attivazione della procedura, l’autorizzazione deve essere rilasciata al nuovo intermediario.

4) Aspetti sanzionatori

Si chiarisce che:

– il contribuente per fruire del massimo abbattimento delle sanzioni deve adottare un comportamento trasparente, ovvero eseguire il rimpatrio fisico o giuridico dei beni e delle attività detenute all’estero;

– le violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione non sono interessate dai previsti benefici, non prevedendo la norma per tali violazioni l’applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura la cui riduzione delle sanzioni di cui all’art.7, comma 4, dlgs n.472/97 è rimessa all’Amministrazione finanziaria caso per caso.

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