La modifica si è resa necessaria in ragione dell’implementazione della c.d. Global Minimum Tax, in linea con le previsioni elaborate dall’OCSE nell’ambito del Pillar 2, secondo cui per le imprese appartenenti a grandi gruppi nazionali o multinazionali rientranti nelle c.d. “Regole GloBe”, deve essere garantita una tassazione effettiva almeno pari al 15% in tutte le giurisdizioni in cui è presente ogni entità facente parte del gruppo.
L’obiettivo del legislatore delegato è quello di semplificare il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente individuando nella soglia del 15% il limite al di sotto del quale la società non residente verrà considerata “black” ai fini dell’applicazione della disciplina CFC. Per il calcolo dell’ETR sarà consentito, a certe condizioni, l’utilizzo dei dati contabili del soggetto controllato estero.
In particolare, l’art. 3 dello schema di decreto, rubricato “semplificazione della disciplina delle società estere controllate”, prevede l’emendamento dell’attuale formulazione dell’art. 167, comma 4, lett. a) Tuir, disponendo che la disciplina sulle CFC si applicherà qualora le società estere controllate “sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15%” da calcolarsi secondo modalità semplificate (imposte correnti e differite al numeratore, utile ante imposte al denominatore).
Per effetto della modifica sul nuovo calcolo dell’effective tax rate, non sarà più necessario effettuare il calcolo della tassazione virtuale, ossia del livello di tassazione a cui il soggetto estero sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia, rispetto alle società controllate estere il cui bilancio sia oggetto di revisione e certificazione. Tale modalità semplificata di calcolo – per come prevista nelle prime bozze circolate – avrebbe rischiato di introdurre effetti penalizzanti, ad esempio, per le holding estere con una tassazione effettiva inferiore al 15% per via di norme domestiche locali che esentano dividendi o plusvalenze su partecipazioni.
La versione definitiva del decreto legislativo, accogliendo il parere delle Commissioni parlamentari e superando la predetta criticità, prevede opportunamente la possibilità, in caso di tassazione effettiva, calcolata secondo i criteri semplificati, inferiore al 15%, di verificare che la stessa sia comunque superiore alla metà del virtual tax rate domestico.
Lo schema di decreto prevede, inoltre, l’introduzione del comma 4-bis all’interno dell’art. 167 Tuir, secondo cui per il calcolo dell’effective tax rate al 15%, rileverà anche l’imposta minima nazionale equivalente di cui all’Allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, eventualmente assolta dalla società controllata estera.
Il riferimento è proprio alla sopracitata Global Minimum Tax che poiché si applica, come detto, su base giurisdizionale, per tutte le società controllate localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell’allocazione della quota dell’imposta alla singola società controllata estera è previsto che tale imposta rileverà in misura corrispondente al prodotto fra l’imposta nazionale minima medesima e il rapporto tra i profitti eccedenti alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.
Lo schema di decreto legislativo prevede, infine, l’introduzione del nuovo comma 4-ter, in forza del quale si riconosce alle società controllanti residenti di evitare la complessità dei calcoli dell’ETR delle società controllate o delle stabili organizzazioni estere, optando per il versamento di una imposta sostitutiva IRES pari al 15% dell’utile contabile netto d’esercizio calcolato senza computare le imposte pagate dalla controllata estera, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. L’opzione per l’imposta sostitutiva avrà durata per tre eserciti della società controllante e sarà irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo revoca (con apposito provvedimento saranno stabile le modalità di comunicazione e revoca dell’opzione). Il meccanismo opzionale sarà comunque riconosciuto sempre a condizione che i bilanci di esercizio delle società controllate non residenti siano oggetto di revisione e certificazione ad opera di operatori professionali certificati nello stato di residenza della controllata e i cui esiti siano utilizzati dal revisore della società controllante per l’espressione del proprio parere sul proprio bilancio annuale o consolidato.
Il team corporate del nostro Studio continuerà a monitorare i futuri sviluppi della disciplina, rimanendo a disposizione di chi è interessato a ottenere ulteriori informazioni e approfondimenti specifici.