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Conferimento a realizzo controllato: non abusivo l’acquisto di partecipazioni preordinato alla riorganizzazione

Conferimento a realizzo controllato: non abusivo l’acquisto di partecipazioni preordinato alla riorganizzazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 374 del 2022, ha ritenuto non abusiva un’operazione riorganizzativa atta a predisporre il terreno per la (conveniente) applicazione delle norme sul conferimento a realizzo controllato (art. 177, TUIR), particolarmente utile anche in ottica di pianificazione successoria e patrimoniale.

Nel caso analizzato, a seguito del decesso di uno dei due soci di una società è emerso un disallineamento negli interessi dei soci. Infatti, mentre il socio superstite avrebbe voluto proseguire l’attività d’impresa, la comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto preferirebbe monetizzare la propria partecipazione.

Tale situazione di paritetica ripartizione partecipativa avrebbe potuto determinare un’ipotesi di stallo della società. La soluzione individuata per ovviare a tale possibile impasse e perfezionare il passaggio generazionale è stata quella di porre in essere una riorganizzazione caratterizzata dai seguenti passaggi:

  • cessione da parte della comunione ereditaria al socio superstite dell’1% delle partecipazioni, preventivamente parzialmente rivalutate, al fine di acquisire il controllo della società;
  • costituzione da parte del socio superstite di una nuova società, interamente partecipata dallo stesso, nella quale sarà conferita la partecipazione di controllo in regime di cd. “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2, del TUIR, senza l’emersione di alcuna prevalenza imponibile;
  • trasferimento mediante patto di famiglia del controllo della società neocostituita alla propria figlia in regime di esenzione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del TUS.

La prospettata riorganizzazione non costituisce, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, un’operazione abusiva. L’operazione è infatti diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale appositamente costituita. Il perseguimento di tale finalità costituisce una valida ragione economica dell’operazione, giustificando così il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’art. 177, comma 2, in luogo dell’art. 9, comma 2, del TUIR.

In aggiunta, la dismissione della partecipazione da parte della comunione ereditaria, che intende uscire dalla compagine sociale, risulta parte integrante del medesimo progetto riorganizzativo e si presenta, unitamente al conferimento, coerente con le finalità riorganizzative illustrate.

Pare a chi scrive che quanto sopra sia coerente con una interpretazione, di carattere sostanziale e sempre praticata, volta a far prevalere le valide ragioni economiche extra fiscali associate a percorsi riorganizzativi successori e di wealth planning.

  • Luigi Belluzzo
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