Nel caso analizzato, a seguito del decesso di uno dei due soci di una società è emerso un disallineamento negli interessi dei soci. Infatti, mentre il socio superstite avrebbe voluto proseguire l’attività d’impresa, la comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto preferirebbe monetizzare la propria partecipazione.
Tale situazione di paritetica ripartizione partecipativa avrebbe potuto determinare un’ipotesi di stallo della società. La soluzione individuata per ovviare a tale possibile impasse e perfezionare il passaggio generazionale è stata quella di porre in essere una riorganizzazione caratterizzata dai seguenti passaggi:
La prospettata riorganizzazione non costituisce, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, un’operazione abusiva. L’operazione è infatti diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale appositamente costituita. Il perseguimento di tale finalità costituisce una valida ragione economica dell’operazione, giustificando così il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’art. 177, comma 2, in luogo dell’art. 9, comma 2, del TUIR.
In aggiunta, la dismissione della partecipazione da parte della comunione ereditaria, che intende uscire dalla compagine sociale, risulta parte integrante del medesimo progetto riorganizzativo e si presenta, unitamente al conferimento, coerente con le finalità riorganizzative illustrate.
Pare a chi scrive che quanto sopra sia coerente con una interpretazione, di carattere sostanziale e sempre praticata, volta a far prevalere le valide ragioni economiche extra fiscali associate a percorsi riorganizzativi successori e di wealth planning.