È stato specificato che, nonostante sia stato siglato un accordo che promuove un forte partenariato tra Unione europea e Regno Unito, quest’ultimo Stato non può essere trattato al pari di uno Stato membro. Di conseguenza, non può trovare applicazione l’art. 49 del TFUE in materia di libertà di stabilimento, il cui perimetro applicativo resta circoscritto all’interno dell’UE.
Parimenti, non è possibile applicare la ritenuta dell’1,20%, in quanto l’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 richiede che la distribuzione degli utili sia rivolta alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito negli Stati membri Ue o See.
Nel caso in analisi, quindi, occorre fare riferimento all’art. 10 paragrafo 2 lett. a) della Convenzione ITA-UK che prevede che per i dividendi il prelievo è pari al:
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