La nuova norma incide lo statuto del contribuente, introducendo il nuovo articolo 10bis. Si configura abuso del diritto quando una o più operazioni prive di sostanza economica si coniugano con un indebito vantaggio fiscale. L’intervento chiude anni di polemiche e dibattiti.
La nuova norma introduce altresì un meccanismo preventivo atto a togliere dall’incertezza tributaria il contribuente. Si potrà quindi procedere in modo trasparente e colloquiale con l’Amministrazione così da ottenere – in via preventiva – il parere e di conseguenza optare per strutture ed operazioni che stiano alla larga dall’evasione e dalla frode fiscale, in un quadro ordinato di regole (che oramai chiamiamo “compliance tributaria”).
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
La nuova norma, che non approfondiamo in questa sede, è pregevole perché chiarisce e definisce cosa si debba intendere per operazioni prive di sostanza economica e chiarisce come non si debbano considerare abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. Si supera quindi il concetto di valida ragione economica solo quando associata ad una business combination, come invece si ragionava (purtroppo) con il “vecchio” 37bis del DPR 600/73 che viene abrogato.
La norma chiarisce come il contribuente abbia piena libertà di scegliere tra le diverse norme che il sistema mette a disposizione, introducendo in modo esplicito l’onere della prova in capo all’Amministrazione, che non potrà rilevare d’ufficio la condotta supposta abusiva/elusiva. Ovviamente si mantiene sul contribuente l’onere di provare le ragioni extrafiscali di quanto da lui operato.
Attendiamo solo la pubblicazione e la derivante entrata in vigore per festeggiare. Questione di giorni.