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La Cassazione ammette il rimborso dell’imposta sui dividendi esteri

La Cassazione ammette il rimborso dell’imposta sui dividendi esteri
La recente Sentenza della Cassazione n. 25698 del 1° settembre 2022 offre interessanti opportunità per le persone fisiche che hanno percepito dividendi esteri assoggettati imposta sostitutiva.

Nella Sentenza in parola, la Suprema Corte ha infatti riconosciuto il credito di imposta sui dividendi di fonte estera anche qualora assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 18 del d.P.R. n. 917/1986 ovvero a ritenuta a titolo di imposta operata dagli intermediari residenti, ai sensi dell’art. 27, comma 4 del d.P.R. n. 600/1973.

E’ stata, pertanto, introdotta la possibilità di scomputare dall’imposizione sostitutiva italiana le ritenute operate sui dividendi in uscita nei Paesi della fonte, soluzione che fino ad oggi non è stata mai ammessa dall’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione fa riferimento alle partecipazioni non qualificate ma analoghe considerazioni valgono per le partecipazioni qualificate post riforma del 2018. I principi espressi dalla Cassazione potrebbero essere inoltre estesi agli altri redditi di capitale assoggettati ad imposizione sostitutiva obbligatoria, quali interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Il recupero dell’imposta estera è ammesso qualora le Convenzioni contro le doppie imposizioni non lo impediscano espressamente. In pratica, quasi tutte le vecchie Convenzioni consentono il recupero della ritenuta operata nello Stato della fonte.

La Sentenza 25698 offre quindi la possibilità di chiedere a rimborso le ritenute estere non scomputate dalla sostitutiva italiana, sia nel caso in cui i dividendi esteri siano stati riscossi direttamente (art. 18 del TUIR) che nel caso in cui, invece, sia intervenuto un intermediario residente (art. 27, comma 4 del d.P.R. n. 600/1973).

In quest’ultimo caso, il rimborso può essere chiesto sia dal contribuente che, per suo conto, dall’intermediario.

E’ importante tenere presente che il rimborso deve essere effettuato non oltre 48 mesi dalla data del maggiore versamento della sostitutiva (cfr. art. 38 d.P.R. n. 602/1973). Ad oggi potrebbero pertanto essere compresi nelle istanze di rimborso tutti i maggiori versamenti effettuati a decorrere dall’anno 2019.

A seguito del rifiuto al rimborso, espresso o tacito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrà quindi essere istaurato il contenzioso di fronte alle Corti di Giustizia Tributaria.

  • Daniele Carlo Trivi
  • Alessandro Saini
  • Lorena Pellissier
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