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Maggiori certezze sul fronte tributario per i Trust in Italia

Maggiori certezze sul fronte tributario per i Trust in Italia
Dopo una lunga gestazione, con la Circolare n.34 del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito ai profili fiscali dei Trust in Italia, fissando alcuni punti fermi sull’imposizione diretta e indiretta, nonché sugli obblighi di monitoraggio fiscale e sull’IVIE/IVAFE.

Il documento pare aver recepito molte delle istanze che gli operatori, incluso il nostro studio, hanno segnalato e occorre riconoscere all’Agenzia una forte attenzione a rendere chiari i principi tributari e la loro interpretazione, continuendo così a migliorare il dialogo con i contribuenti e rendendo ancora più attrattivi questi duttili strumenti.

 

Sono molti i punti di rilievo nelle 65 pagine della Circolare n. 34/E. Avremo modo di approfondire il tutto, ma nel frattempo è utile segnalare quanto segue:

 

Imposizione Indiretta

In materia di imposizione indiretta la Circolare recepisce definitivamente l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, confermando così l’applicazione dell’imposta di donazione e successione al solo momento dell’attribuzione finale ai beneficiari. Vengono così superate le indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi. La nuova Circolare evidenzia con chiarezza (§4.4) le interpretazioni dell’ADE sia con riguardo alla istituzione che alla dotazione (a mezzo di atti di disposizione) di beni in Trust. Viene parimenti approfondita la tematica della sostituzione di uno o più trustees così come quella dell’attribuzione dei beni ai beneficiari. In questo ultimo contesto viene accolta l’interpretazione che attribuisce rilevanza all’attribuzione “stabile” dal trust ai beneficiari. Vengono smarcati i temi tipici dei trust discrezionali, noti alla prassi internazionale e domestica. Parimenti viene smarcato il tema (interpretativo o innovativo), che aveva sollevato polemiche (giuste) con la prima bozza dell’11 agosto 2021, delle attribuzioni effettuate da trust già esistenti.

Interessante, infine, l’utilizzo della locuzione “rapportorapporto esaurito” (con riguardo a quei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust). Tale terminologia, entrerà probabilmente nel linguaggio comune della pianificazione patrimoniale, alla quale riserveremo prossimamente ampi approfondimenti.

 

Imposizione Diretta

Per quanto riguarda l’imposizione diretta, si forniscono chiarimenti sulla disciplina applicabile, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, alle attribuzioni effettuate da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati.

Alle imposte sui redditi (§ 3) è dedicato ampio spazio. La lettura interpretativa offerta dall’Amministrazione appare coerente con quanto già evidenziato pubblicamente in precedenti dibattiti, ma con il pregio di una maggiore chiarezza espositiva rispetto alla bozza. Sono molti i temi, specie cross-border, ai quali non mancheremo di fornire prossimamente ampio approfondimento.

Sono così analizzate le diverse fattispecie dei trust commerciali e non commerciali, residenti o non residenti, opachi o trasparenti. L’Agenzia chiarisce la propria posizione in merito ai trust “paradisiaci” qualificando anche i regimi di imponibilità rispetto ai beneficiari residenti in Italia. La nuova circolare supera le ambiguità lessicali della bozza, ben chiarendo il significato di “stabiliti” ancorandola alla residenza fiscale.

 

Monitoraggio

Per quanto attiene invece alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, vengono forniti specifici chiarimenti, superando in parte, quelli forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. Interessante la distinzione (§5) tra gli obblighi di monitoraggio del trust e quella sui titolari effettivi e dei soggetti con i poteri di rappresentanza (trustees, disponente e/o guardiano).

Vengono, infine, fornite indicazioni sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dovuta da trust residenti in Italia.

La presente circolare, inoltre, fornisce chiarimenti con riferimento ai trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “Legge Dopo di Noi”.

Il documento in analisi sembra così aprire le porte ad un utilizzo sempre più diffuso del trust, ora finalmente garantito da maggiore certezza.

Il nostro Studio è in prima linea sull’argomento e non mancheranno nei giorni a seguire approfondimenti e talks sulle le novità più rilevanti e garantendo ai clienti la consueta assistenza e professionalità.

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