Il concetto di residenza fiscale di cui alla bozza è rinnovato tenendo conto delle linee guida, delle prassi e dei principi delle convenzioni contro la doppia imposizione a livello mondiale.
Per le persone fisiche ai fini dell’imposta sul reddito, in linea con le pratiche internazionali e le convenzioni contro la doppia imposizione.
Residenza fiscale – Persone fisiche
Si ricorda che la normativa vigente (articolo 2 del TUIR) prevede che le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti se, per la maggior parte dell’anno fiscale (cioè per più di 182 giorni nel corso di un anno solare o più di 183 in caso di anno bisestile), sono:
Le tre condizioni di cui sopra sono alternative; pertanto, la residenza fiscale si verifica se una sola delle condizioni è soddisfatta.
Secondo la nuova formulazione proposta, le persone fisiche sono considerate residenti se hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte dell’anno fiscale, considerando anche frazioni di giorni, o se sono presenti in Italia.
Il domicilio è ora definito a fini fiscali come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono residenti anche le persone iscritte all’anagrafe per la maggior parte dell’anno fiscale.
L’Italia continua a fare riferimento all’anno solare ai fini fiscali e non è possibile ricorrere allo “split year”, a meno che non si segua una Convenzione contro le doppie imposizioni che lo contempli.
La nuova legge introduce i seguenti cambiamenti chiave:
La riforma fiscale non modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, che prevede che sono considerati residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi “black list”.
Residenza fiscale – Persone giuridiche
Degno di nota è anche l’intervento sulla residenza delle persone giuridiche. La modifica proposta, enfatizzando la rilevanza del concetto di sede di direzione effettiva (in linea con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni), specifica che tale concetto deve essere inteso come assunzione continuativa e coordinata di decisioni strategiche riguardanti l’intera società. Analogamente, viene data rilevanza, anche ai fini della residenza, al luogo in cui si svolge principalmente la gestione quotidiana, intesa come il compimento continuo e coordinato di atti di gestione quotidiana riguardanti la società/ente.
Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale” (attività principale della società), che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede amministrativa. La residenza delle società e delle organizzazioni si riduce quindi a tre criteri alternativi, ciascuno in grado di stabilire in modo indipendente il legame personale con la tassazione delle persone giuridiche:
L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista per il 1° gennaio 2024.