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Nuove regole di Residenza Fiscale nella riforma fiscale italiana

Nuove regole di Residenza Fiscale nella riforma fiscale italiana
A seguito della Legge n. 111/2023, il Governo italiano ha pubblicato una bozza sulla riforma dei principi di residenza fiscale per le persone fisiche e giuridiche.

Il concetto di residenza fiscale di cui alla bozza è rinnovato tenendo conto delle linee guida, delle prassi e dei principi delle convenzioni contro la doppia imposizione a livello mondiale.

Per le persone fisiche ai fini dell’imposta sul reddito, in linea con le pratiche internazionali e le convenzioni contro la doppia imposizione.

 

Residenza fiscale – Persone fisiche

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 2 del TUIR) prevede che le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti se, per la maggior parte dell’anno fiscale (cioè per più di 182 giorni nel corso di un anno solare o più di 183 in caso di anno bisestile), sono:

  • iscritte all’Anagrafe italiana della popolazione residente; oppure
  • hanno il domicilio in Italia, cioè hanno stabilito in Italia il centro principale dei loro affari e interessi, comprese le relazioni familiari e sociali, ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile; oppure
  • hanno la residenza in Italia, ovvero che vi abbia stabilito la propria dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile.

Le tre condizioni di cui sopra sono alternative; pertanto, la residenza fiscale si verifica se una sola delle condizioni è soddisfatta.

Secondo la nuova formulazione proposta, le persone fisiche sono considerate residenti se hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte dell’anno fiscale, considerando anche frazioni di giorni, o se sono presenti in Italia.

Il domicilio è ora definito a fini fiscali come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona.

Salvo prova contraria, si presumono residenti anche le persone iscritte all’anagrafe per la maggior parte dell’anno fiscale.

L’Italia continua a fare riferimento all’anno solare ai fini fiscali e non è possibile ricorrere allo “split year”, a meno che non si segua una Convenzione contro le doppie imposizioni che lo contempli.

La nuova legge introduce i seguenti cambiamenti chiave:

  1. la definizione di domicilio è incentrata sugli interessi personali e familiari;
  2. il conteggio dei giorni è una condizione sufficiente quando la maggior parte dell’anno viene trascorsa in Italia, considerando che un minuto della giornata conta come un giorno intero;
  3. la residenza non si riferisce espressamente al codice civile (dimora abituale) e il requisito della presenza fisica in Italia si aggiunge a quello della residenza fiscale;
  4. l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno fiscale è ora una presunzione “relativa”, anziché un’indicazione assoluta di residenza fiscale.

La riforma fiscale non modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, che prevede che sono considerati residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi “black list”.

 

Residenza fiscale – Persone giuridiche

Degno di nota è anche l’intervento sulla residenza delle persone giuridiche. La modifica proposta, enfatizzando la rilevanza del concetto di sede di direzione effettiva (in linea con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni), specifica che tale concetto deve essere inteso come assunzione continuativa e coordinata di decisioni strategiche riguardanti l’intera società. Analogamente, viene data rilevanza, anche ai fini della residenza, al luogo in cui si svolge principalmente la gestione quotidiana, intesa come il compimento continuo e coordinato di atti di gestione quotidiana riguardanti la società/ente.

Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale” (attività principale della società), che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede amministrativa. La residenza delle società e delle organizzazioni si riduce quindi a tre criteri alternativi, ciascuno in grado di stabilire in modo indipendente il legame personale con la tassazione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale“, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore prima della riforma;
  • il criterio della “sede effettiva di direzione“;
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale“.

 

L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista per il 1° gennaio 2024.

  • Luigi Belluzzo
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