Il concetto di residenza fiscale è rinnovato tenendo conto delle linee guida, delle prassi e dei principi delle convenzioni contro la doppia imposizione a livello mondiale.
Residenza fiscale – Persone fisiche
Secondo la nuova formulazione proposta, le persone fisiche sono considerate residenti in Italia ai fini fiscali se hanno il domicilio, la residenza o la presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno fiscale, considerando anche frazioni di giorni.
Rispetto alle bozze di decreto circolate in precedenza, viene meglio definito il concetto di “residenza” che ora è intesa secondo la definizione del Codice civile, ovverosia il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale.
Il domicilio è ora definito a fini fiscali come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona.
L’iscrizione anagrafica, invece, precedentemente qualificata come autonomo criterio di collegamento non svanisce ma degrada a presunzione iuris tantum di residenza, essendo dunque sempre possibile fornire prova contraria.
La nuova legge introduce i seguenti cambiamenti chiave:
La riforma fiscale non modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, che prevede che sono considerati residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi “black list”.
Residenza fiscale – Persone giuridiche
Degno di nota è anche l’intervento sulla residenza delle persone giuridiche. La modifica proposta, enfatizzando la rilevanza del concetto di sede di direzione effettiva (in linea con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni), specifica che tale concetto deve essere inteso come assunzione continuativa e coordinata di decisioni strategiche riguardanti l’intera società. Analogamente, viene data rilevanza, anche ai fini della residenza, al luogo in cui si svolge principalmente la gestione quotidiana, intesa come il compimento continuo e coordinato di atti di gestione quotidiana riguardanti la società/ente.
Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale” (attività principale della società), che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede amministrativa. La residenza delle società e delle organizzazioni si riferisce quindi a tre criteri alternativi, ciascuno in grado di stabilire in modo indipendente il criterio di collegamento in Italia ai fini con la tassazione delle persone giuridiche:
Si rileva, da ultimo, che rispetto alle precedenti bozza, nel testo definitivo del decreto le rinnovate regole sulla residenza delle persone giuridiche vengono estese, tramite la modifica dell’art. 5 del TUIR, anche alle società di persone.
L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista per il 1° gennaio 2024.