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Operazioni trasfrontaliere (e internazionali): il nuovo quadro normativo favorisce la mobilità delle imprese

Operazioni trasfrontaliere (e internazionali): il nuovo quadro normativo favorisce la mobilità delle imprese
Assonime, con la Circolare n. 16/2023 del 7 giugno scorso, analizza la nuova disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 19/2023, attuativo della direttiva 2019/2121/Ue. Tali disposizioni avranno effetto a partire dal 3 luglio 2023 e troveranno applicazione con riferimento alle operazioni per le quali nessuna delle società coinvolte abbia pubblicato il progetto prima di tale data.

La novella normativa disciplina le diverse operazioni societarie straordinarie transfrontaliere, che coinvolgono più ordinamenti europei, bilanciando il principio della libertà di stabilimento delle società con la protezione degli interessi delle parti coinvolte.

Il decreto legislativo, tuttavia, va oltre la mera attuazione della direttiva, disciplinando anche le operazioni straordinarie internazionali (che coinvolgano anche società regolate da ordinamenti non europei) e introducendo la scissione con scorporo tra le scissioni domestiche. Su quest’ultimo punto si veda “Il nuovo scorporo societario: una forma di scissione estranea all’abuso del diritto”.

Come precisato da Assonime, la direttiva europea e la relativa legislazione nazionale rappresentano un passo significativo verso un quadro normativo più avanzato per sostenere la riorganizzazione societaria e la mobilità delle imprese nell’ambito europeo (ed internazionale) attraverso, l’armonizzazione delle modalità di tutela dei soci, creditori e lavoratori.

La direttiva europea sulle operazioni transfrontaliere ridefinisce i principi relativi alla libertà di stabilimento, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare per quanto riguarda la trasformazione transfrontaliera, che consente l’applicazione della legge di un altro Stato membro mediante il trasferimento della sede legale della società. In particolare, mediante l’introduzione della disciplina specifica in materia, sarà possibile mutare il tipo societario dello Stato membro di partenza in uno dei tipi dello Stato membro di destinazione, nel quale la società trasferisca almeno la sede sociale, senza che il Paese d’origine possa imporre la previa liquidazione e lo scioglimento della società stessa, con ricostituzione nel Paese di destinazione. Questo quadro di nuove regole stimola la concorrenza tra gli ordinamenti europei e deve essere considerato in relazione alle norme nazionali.

Assonime non manca di sottolineare, tuttavia, con il decreto di attuazione della direttiva, il trasferimento della sede sociale all’estero, tramite il procedimento della trasformazione, richiederà sempre il cambio della legge applicabile. Ciò, diversamente da quanto accadeva in passato dove il trasferimento all’estero senza cambio della legge applicabile non incontrava ostacoli nell’ordinamento italiano, essendo ammesso dalla giurisprudenza e dalla prassi degli uffici del Registro delle imprese.

I nostri professionisti continuano a seguire da vicino gli ultimi sviluppi normativi, giurisprudenziali e di prassi amministrativa per fornire una consulenza altamente specializzata e risposte efficienti alle esigenze dei nostri clienti anche in una prospettiva crossborder.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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