Nel merito la persona fisica ha provato che nello Stato estero:
Ciò, nonostante il cittadino italiano abbia dimenticato di iscriversi all’AIRE con ciò contravvenendo a quanto prescritto (nella comune interpretazione) all’art. 2 del Tuir.
La Corte di giustizia fa dunque prevalere gli elementi di fatto prodotti dal contribuente, risolve la controversia a favore del contribuente in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente nel caso specifico.
È utile osservare come:
(i) Il minor peso dato alla mancata iscrizione dell’AIRE si evidenzia nel giudizio sostanziale del caso, con ciò forse anticipando la revisione della disciplina della residenza fiscale che è tra i punti fondanti della riforma fiscale dell’attuale Governo (si veda quanto dichiarato dal vice-Ministro dr Leo, anche durante il workshop che il ns studio organizzo lo scorso inverno all’Ambasciata italiana a Londra)
(ii) si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che fa prevalere la disciplina convenzionale sulla disciplina nazionale (Cassazione 18009/2022; articolo 117, Costituzione, Art. 75 Dpr 600/73) ribadendo la prevalenza del centro vitale di interessi familiari (domicilio).