Tra le diverse novità introdotte, si segnalano:
– le modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, con l’introduzione del principio di onnicomprensività, per cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, con esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso addebitate al committente.
Si conferma, inoltre, il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta.
È stato inoltre parificato il trattamento fiscale tra acquisto a titolo di proprietà e in leasing finanziario degli immobili strumentali o ad uso promiscuo per l’esercizio dell’arte o della professionale e all’uso personale del contribuente.
– le modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente, con ampliamento delle componenti escluse dalla formazione della base imponibile (sono esclusi, in particolare, i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie),
– l’introduzione del principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In particolare, i conferimenti di attività materiali o immateriali, ivi compresa la lista clienti e ogni altro elemento immateriale, nonché le passività riferibili all’esercizio dell’attività artistica e professionale, in una SPT, non daranno luogo all’emersione di plusvalenze o minusvalenze imponibili.
– le modifiche in materia di operazioni di conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, ispirate a chiarire le condizioni di accesso a tale disciplina agevolativa, che permette di realizzare operazioni riorganizzative evitando l’emersione di materia imponibile. La modifica appare idonea ad incentivare tali operazioni estendendo il perimetro applicativo della norma anche a fattispecie a cui sarebbe stato precedentemente escluso l’accesso al regime.
– le modifiche in materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, con riguardo, in particolare, a sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi e differenze sui cambi;
– l’introduzione di una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti;
– la modifica al regime tributario relativo ai capital gain derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per donazione, con la previsione per cui si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente;
– la modifica al regime relativo ai capital gain derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, prevedendo la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione;
– la revisione del regime del riporto delle perdite fiscali realizzate nell’ambito di operazioni straordinarie;
– l’introduzione di una disciplina tributaria ad hoc per la nuova “scissione con scorporo”.
Lo schema di decreto, ispirato da esigenze di semplificazione, chiarezza e armonizzazione della disciplina tributaria va sicuramente accolto con favore. Le singole modifiche introdotte e i rilevanti aspetti tecnici saranno oggetto di ulteriori approfondimenti specifici nelle prossime pubblicazioni.