Con particolare riferimento a quest’ultima disposizione, il legislatore intende promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato di attività economiche attraverso un incentivo fiscale consistente nella detassazione pari al 50% del reddito imponibile IRES e IRAP. L’incentivo, dal punto di vista soggettivo, è rivolto alle imprese extra UE e non SEE che trasferiscono le loro attività economiche in Italia. In dettaglio, la norma prevede che “non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare” i redditi derivanti da attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associate svolte in un Paese non appartenente all’Unione europea o allo Spazio Economico europeo. Possono beneficiare del regime di favore soltanto le attività che non siano già state effettuate nel territorio italiano nei 24 mesi antecedenti al loro trasferimento.
L’agevolazione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle attività economiche nel territorio dello Stato e per i cinque periodi d’imposta successivi. Il beneficio, secondo l’attuale formulazione, verrà meno qualora, durante il periodo in cui si ha diritto all’agevolazione ovvero nei cinque periodi d’imposta successivi alla scadenza, il beneficiario dovesse ritrasferire, anche parzialmente, le attività in un Paese extra UE o SEE. In tal caso, è previsto un sistema di “recapture” per le maggiori imposte non pagate dal contribuente durante il regime agevolativo.
Al fine di ottenere l’incentivo fiscale, il beneficiario è tenuto a mantenere evidenze contabili distinte idonee a consentire il riscontro della parte di reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
Se confermato in sede di emanazione del decreto legislativo, il meccanismo del “reshoring” si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE.
La disciplina sul “reshoring” costituisce certamente un allettante incentivo per le imprese che vorranno trasferirsi nel territorio dello Stato e dunque un ottimo sistema per l’attrazione in Italia dei relativi redditi.
Al contempo, tuttavia, permangono alcuni dubbi in merito a talune fattispecie comuni che, ad oggi, non appaiono affrontate nel testo proposto dal Governo. Primo fra tutti riguarda proprio l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. In particolare, non è chiaro se la norma voglia incentivare, come auspicato da tutti gli operatori, anche il rientro delle holding.
Non è chiaro, inoltre, se possano accedere al beneficio le sole attività economiche di una impresa preesistente “trasferite”, oppure se sia possibile costituire ex novo una società nel territorio dello Stato. Da ultimo, andrebbe chiarato il caso di trasferimento di sede di società straniere in Italia con siti produttivi nel paese d’origine che ivi mantengano una stabile organizzazione.
Lo Studio, attraverso i team dedicati, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della disciplina restando a disposizione di coloro i quali siano interessati ad ottenere maggiori informazioni e specifici approfondimenti.