Nell’articolo gli Autori mettono in luce i dubbi derivanti dalla risposta fornita. Il chiaro riferimento alle delibere di distribuzione di utili da effettuare entro il 31 dicembre 2022 non sembra infatti consentire una interpretazione estensiva secondo una logica di cassa. Tale conclusione si ritrova anche sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione transitoria la quale, come indicato anche nella relazione illustrativa, intende conservare agli utili formatisi prima dell’entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l’imponibilità parziale) che gli utili stessi avrebbero avuto se fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo.
In questo senso, l’effettiva erogazione del dividendo dovrebbe pertanto assumere un ruolo secondario. Un diverso trattamento in funzione della capacità dell’azienda di ottenere le risorse finanziarie necessarie a consentire la distribuzione dei dividendi entro il 31 dicembre 2022 originerebbe inoltre una ingiustificata discriminazione.
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