L’art. 5 quater, introdotto nel Dlgs. n. 218/97, dal decreto legislativo citato prevede, infatti, che il Contribuente può prestare adesione ai PVC emessi a decorrere dal 30 aprile 2024, a) incondizionatamente oppure b) condizionando l’adesione alla rimozione di errori manifesti.
Si ricorda che, solitamente, i PVC hanno ad oggetto contestazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposte sostitutive e ritenute, successioni e donazioni e recupero dei crediti d’imposta.
L’adesione può avere ad oggetto in via esclusiva il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale mediante comunicazione alla Guardia di Finanza e al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nei 60 giorni successivi, l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale al Contribuente che nei 20 giorni successivi deve procedere al pagamento delle somme o della prima rata.
Nel caso di adesione c.d. “condizionata”, nei 10 giorni successivi alla comunicazione del contribuente di voler aderire al PVC, l’organo che ha redatto l’atto può procedere alla correzione degli errori contenuti nello stesso, dandone avviso al contribuente e al competente ufficio dell’AdE, che nei 60 giorni successivi notificherà al contribuente l’atto di definizione.
I termini per l’accertamento sono, in ogni caso, sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna del PVC.
Importanti sono i benefici per il Contribuente che conseguono all’adesione al PVC. In particolare, i) le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale, ii) opera il cumulo giuridico relativamente alla singola imposta e al singolo anno, iii) la definizione produce effetto anche con riguardo ai contributi INPS per la Gestione Artigiani e Commercianti e per la gestione separata.
Gli importi dovuti dal Contribuente potranno essere comunque rateizzati in 8 rate trimestrali che possono divenire 16 quando le somme dovute superano i 50 mila euro. Tuttavia, qualora l’adesione riguardi violazioni inerenti crediti d’imposta e agevolativi utilizzati indebitamente in compensazione non è possibile avvalersi della rateazione.
Lo scorso 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, il modello per comunicare l’adesione ai PVC. tale modello deve essere inviato sia alla Guardia di Finanza che all’Agenzia delle Entrate via PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La compilazione del modello non comporta particolari complessità. Il Contribuente, infatti, dovrà indicare (i) le proprie generalità, (ii) la data di consegna del verbale, (iii) i periodi d’imposta oggetto di contestazione, (iv) barrare la casella adesione “senza condizioni” o adesione “condizionata” indicando in tal caso gli errori manifesti contenuti nel PVC, (v) indicare se intende pagare in un’unica soluzione o in via rateale (iv) apporre la propria sottoscrizione in calce.
In caso di presentazione della richiesta di adesione e di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti.