Lo scorso 23 febbraio 2017 il Governo, dando esecuzione alla delega ricevuta dalla c.d. Legge di delegazione 2015 (articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170), ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Quarta Direttiva Antiriciclaggio.
Il 4 luglio 2017, con l’entrata in vigore del D. Lgs. del 25 maggio 2017, n. 90, sono state formalmente recepite tutte le modifiche ed integrazioni previste nell’ambito della disciplina comunitaria volte a dare una maggiore coerenza tra Stati membri ad una materia la cui importanza e peso specifico crescono di giorno in giorno.
Nell’ambito del contesto normativo nazionale, l’articolo 3 del D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 assorbe in sé gli articoli dal 10 al 14 del precedente D. Lgs. 231/2007 (costituenti l’intero Capo III), rappresentando in maniera organica in un unico articolo e con una nuova segmentazione l’intero panorama dei soggetti obbligati a porre in essere tutti gli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
È possibile notare, infatti, che la recente normativa nazionale sopra richiamata, con il preciso fine di aderire meglio allo spirito ed alle finalità della IV Direttiva Antiriciclaggio, suddivide in cinque categorie i destinatari della normativa.
Sebbene non sia possibile ignorare il fatto che i nuovi soggetti obbligati siano sottoposti ad una particolare vigilanza, il criterio di differenziazione utilizzato dal D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 è rappresentato dalle specifiche funzioni svolte dai soggetti coinvolti. Tali funzioni portano a classificare i soggetti obbligati come segue:
Alcune tra le principali novità riguardano la nuova disciplina applicabile alle SICAF, ai money transfer, agli istituti di moneta elettronica nonché ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di moneta virtuale quali gli Exchanger.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, bisogna sottolineare che lo scorso 9 marzo 2017 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato il provvedimento n. 125 che esprime un “parere favorevole condizionato” sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 sancendo, di fatto, la conformità della novella disciplina alle tematiche della privacy.