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Contratti Commerciali tra UK e EU: l’impatto della Brexit sui contratti commerciali in corso e sui nuovi contratti

Contratti Commerciali tra UK e EU: l’impatto della Brexit sui contratti commerciali in corso e sui nuovi contratti
Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito dal l’Unione europea (European Union Withdrawal Act, “EUWA”). Le imprese UE si stanno confrontando con gli effetti della Brexit sui contratti commerciali in corso e su quelli ancora da stipulare con fornitori e clienti con sede in UK. L’analisi dei rischi andrà condotta alla luce della presenza o meno di una disciplina convenzionale del rischio da sopravvenienza. Il problema delle sopravvenienze sperequative del contratto è particolarmente avvertito a livello di contrattazione internazionale, la cui prassi da tempo conosce la hardship clause, che stabilisce specifici rimedi –  la sospensione dell’esecuzione del contratto e la sua rinegoziazione – nell’eventualità di circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto che ne alterano l’originario equilibrio e ne rendono difficoltosa l’esecuzione.

Le clausole contrattuali che conducono alla scelta del diritto inglese ai sensi del regolamento Roma I (n. 593/2008) (sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e del regolamento Roma II (n. 864/2007) (sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) continueranno a essere riconosciute e applicate dagli Stati membri UE, dato il loro carattere universale.  Infatti, da un lato, l’EUWA ha previsto che ai contratti conclusi prima del 31 dicembre 2020 continuino ad applicarsi Roma I e Roma II, dall’altro il Regno Unito ha trapiantato entrambi gli strumenti nel proprio diritto domestico attraverso la Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, mantenendo inalterata la loro struttura.

Per quanto riguarda il foro competente e il riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, l’EUWA ha previsto che per i procedimenti instaurati fino al 31 dicembre 2020 continua a trovare applicazione il Regolamento Bruxelles I bis (1215/2012). Le sentenze pronunciate dai giudici inglesi all’esito di tali procedimenti continueranno a godere quindi della circolazione automatica in tutti gli altri Stati membri, senza necessità per la parte interessata a vederle eseguite di ottenere l’exequatur in base alle leggi processuali nazionali. Per quanto riguarda i procedimenti instaurati dal 1 gennaio 2021, il Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 ha spazzato via il regime pre-brexit. Tornano quindi ad essere applicabili le norme nazionali e gli eventuali accordi bilaterali stipulati in passato. Va peraltro ricordato che dal 1 gennaio 2021 l’UK ha aderito in via indipendente alla Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi della scelta della legge, di cui l’UE è parte dal 2015. Ciò consente di mantenere un certo qual grado di uniformità tra UK e Stati membri UE, sia pur circoscritta all’ambito delle clausole di proroga della giurisdizione.  La situazione potrà cambiare, se e quando l’UK accedesse alla Convenzione di Lugano del 2007, attualmente in vigore tra gli Stati membri UE, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Da ultimo, appare utile osservare come l’uscita del Regno Unito dall’UE non ha compromesso il funzionamento della disciplina contenuta nella Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958 (nota come Convenzione di New York). Conseguentemente, oggi sembra assumere maggiore interesse l’opzione di deferire a un collegio arbitrale la soluzione di eventuali controversie insorte fra le parti. Il riconoscimento del lodo arbitrale, infatti, continua ad essere soggetto al celere meccanismo previsto dalla Convenzione citata. Rispetto ai futuri contratti si ritiene pertanto consigliabile vagliare – con l’aiuto di un professionista – la scelta di inserire una apposita clausola arbitrale.

Il quadro come si vede presenta dei punti fermi, ma non mancano profili di incertezza. Le imprese dovrebbero pertanto valutare – con il sostegno dei propri legali di fiducia – l’adeguatezza delle previsioni dei contratti commerciali in essere con i partner UK e il contenuto dei futuri contratti, al fine di evitare o limitare future controversie dall’esito incerto.

  • Alessandro Belluzzo
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