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Crypto va in dichiarazione

Crypto va in dichiarazione
Con la risposta ad interpello del 24 novembre 2021, n. 788 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le criptovalute vanno indicate nel quadro RW anche se detenute in wallet con chiave privata, basandosi sulla sentenza di Corte di giustizia Ue del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14).

La citata sentenza qualifica come “beni virtuali” le cryptovalute e i crypto-asset. Oramai i principi sono condivisi a livello globale (G20 e BCE per esempio).

Da tale premessa parte il Fisco che con la risposta n. 788 in oggetto trae una serie di conclusioni su:

 

  • L’imponibilità ai fini delle imposte sui redditi
    • agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro; a tal fine, il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet.
    • costituisce cessione anche la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale o in moneta “fiat”. Va notato che questo chiarimento, per quanto condivisibile per la migliore dottrina, ci differenzia da quanto previsto in altri Paesi, come la Francia, dove la conversione da un crypto-asset ad un altro non dà luogo a redditi imponibili.
  • Il monitoraggio fiscale
    • conferma gli obblighi di monitoraggio a favore dei quali si è pronunciato anche il Tar del Lazio con la sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).
    • La disponibilità della chiave private del wallet è considerata dal Fisco attività finanziaria estera detenuta dal contribuente al di fuori del circuito degli intermediari finanziari residenti, richiamandosi alla sua precedente circolare 38/E/2013 (paragrafo 1.3.1.), precisando  che  sussiste comunque l’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione.

 

Lo studio, nei vari uffici,  segue i temi legati a crypto, blockchain, start-up e società innovative, anche legate all’AI (Intelligenza Artificiale) su tutti gli aspetti legali e tributari. Abbiamo una divisione e gruppo di lavoro dedicato e partecipiamo attivamente al dialogo professionale in Italia e all’estero nell’interesse dei cleinti. I temi “digitali” impattano anche i temi Wealth, sia ai fini successori che ai fini di pianificazione patrimoniale, che Finance dove abbiamo maturato esperienza sia per la strutturazione di progetti che per il mantenimento in piena compliance fiscale e regolamentativa degli investimenti.

  • Luigi Belluzzo
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