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D.L. n.84/2025: le plusvalenze da cessione di quote in studi e associazioni professionali costituiscono redditi diversi

D.L. n.84/2025: le plusvalenze da cessione di quote in studi e associazioni professionali costituiscono redditi diversi
Il D.L. n. 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025, è intervenuto in modo risolutivo sul regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in associazioni professionali e società tra professionisti, stabilendone espressamente la loro riconducibilità alla categoria dei redditi diversi. In tal modo, il Legislatore ha inteso superare le incertezze interpretative generate dal D.lgs. n. 192/2024, che sembrava aver previsto una diversa qualificazione di tali plusvalenze talvolta come reddito da lavoro autonomo, con applicazione del regime di tassazione separata in forza del principio di onnicomprensività, e in altri casi quali redditi diversi.

Con il D.L. in parola, infatti, il Legislatore ha apportato le seguenti modifiche normative in vigore dal 18 giugno 2025 con effetti sui redditi prodotti dal 2024, salvo diversa decorrenza indicata nei commi 6-8 dell’art. 1 del decreto:

  • all’art. 54 del TUIR ha inserito il nuovo comma 3-ter, ai sensi del quale “le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”.
  • ha soppresso dalla lettera g-ter) dell’art. 17 del TUIR, come modificata dal Dlgs. n. 192/2024, riferimento alle “plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo”, così escludendo la possibilità della c.d. tassazione separata.
  • ha modificato l’art. 67 del TUIR relativo ai redditi diversi inserendo nelle lettere c) e c-bis) il riferimento esplicito alle “associazioni” di cui all’art. 5 del Tuir.

Per effetto delle suddette modifiche normative, quindi, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in (i) associazioni professionali; (ii) società semplici tra professionisti; (iii) società tra professionisti (“STP”); (iv) altre società che esercitano attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, costituiscono redditi diversi. Con conseguente assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

L’obiettivo principale perseguito dal Legislatore con il D.L. n. 84/2025 è stato quello, come detto, di correggere il tiro e risolvere le incertezze interpretative emerse in seguito all’emanazione del Dlgs. n. 192/2024 che sembrava aver delineato un differente trattamento impositivo delle plusvalenze in questione.  Quest’ultimo, infatti, distingueva tra (i) cessione di quote in associazioni professionali e società semplici, trattata come reddito di lavoro autonomo con possibile tassazione separata, e (ii) cessione di quote in STP organizzate in forma societaria, qualificata invece come reddito diverso.

Con la conseguenza che  le plusvalenze sarebbero state assoggettate a tassazione separata solo se la cessione delle quote in associazioni e società esercenti arti o professioni fosse stata posta in essere da uno studio associato. Mentre, la plusvalenza derivante dalla cessione di quote di STP che conseguono redditi di impresa sarebbe stata assoggettata alla disciplina dei redditi diversi.

L’intervento normativo realizzato con il D.L. n. 84/2025 sembra aver accolto “i suggerimenti” del CNDCEC che, con uno studio pubblicato lo scorso febbraio 2025, aveva proposto di ricondurre “in ogni caso” le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni professionali, società semplici tra professionisti, STP e altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico alla categoria dei redditi diversi, quando realizzate da esercenti arti e professioni in forma sia individuale che collettiva.

Le novità introdotte contribuiscono dunque il merito di semplificare e uniformare il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in strutture professionali, offendo maggiore certezza interpretativa agli operatori del settore.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

  • Ivan Mastrototaro
  • Gise Genco
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