Il chiarimento si fonda sull’esistenza di una convenzione vincolante tra i comproprietari, che regola l’esercizio unitario del voto tramite rappresentante comune, e non su meri patti parasociali privi di efficacia organizzativa.
L’Agenzia ha inoltre osservato che la presenza, in capo alla donante, di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. (convocazione dell’assemblea, veto, partecipazione agli utili) non incide sulla titolarità del controllo, determinata esclusivamente in base alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, secondo la presunzione assoluta di cui all’art. 2359 c.c., come chiarito dalla Cass. 10726/2017. Quest’ultima pronuncia, seppur in ambito CONSOB, conferma la prevalenza giuridica della quota di controllo sul capitale.
La Risposta assume particolare rilievo in quanto riguarda una Holding Industriale, toccando il cuore del dispositivo normativo introdotto dalla Riforma del TUS, efficace dal 1° gennaio 2025.
Il dibattito si amplia: basta questa interpretazione a “sdoganare” le holding?.
Come sempre, ogni scelta richiede valutazioni approfondite e calibrate. Il nostro Dipartimento Pianificazione Patrimoniale & Governance è a disposizione per analisi e consulenze dedicate.