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Fondo estero trasparente: ai sottoscrittori i benefici convenzionali

Fondo estero trasparente: ai sottoscrittori i benefici convenzionali
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 194 del 2025, ha confermato che con riferimento ai fondi di investimento nel Regno Unito, che si qualificano quali entità trasparenti senza soggettività passiva, non possono trovare applicazione le Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni. A tali entità si applicano, infatti, i chiarimenti resi nel Partnership Report del 1999, secondo cui una partnership, se qualificata come trasparente nello Stato di residenza, non può essere considerata “persona residente” ai fini di convenzionali.

La nozione di “persona residente in uno Stato contraente” presuppone infatti che l’entità sia assoggettata a imposta (i.e. liable to tax) sulla base della normativa fiscale di tale Stato. Le entità trasparenti, invece, non sono, di regola, autonomi soggetti passivi d’imposta e i relativi redditi sono tassati “per trasparenza” in capo ai soci o sottoscrittori.

I sottoscrittori, però, a determinate condizioni, possono invocare i benefici convenzionali previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra lo Stato della Fonte e lo Stato in cui gli stessi sono fiscalmente residenti, purché tali redditi siano a loro attribuiti fiscalmente nel loro Stato di residenza.

Il caso oggetto dell’Interpello era il seguente: Alfa è una società con sede nel Regno Unito, operante su autorizzazione della Financial Conduct Authority (FCA) quale gestore del fondo comune di investimento Gamma (ACS), anch’esso istituito nel Regno Unito. La società depositaria del Fondo è Delta, la quale svolge, tra le altre, funzioni amministrative, quali la custodia e la determinazione del valore del Fondo. Il Fondo Gamma è stato istituito come un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto inglese, mediante un contratto attraverso cui, secondo l’ordinamento britannico, i sottoscrittori acquisiscono in comproprietà gli asset in cui il investe il Fondo (c.d. ”Co-Ownership Deed”). Il Fondo, in conformità al diritto inglese, non è un soggetto giuridico indipendente ed è privo di personalità giuridica. E’ strutturato come umbrella fund, suddiviso in comparti (sub-funds), ciascuno con autonomia patrimoniale e politiche di investimento proprie. Con particolare riferimento agli investimenti in titoli italiani (di seguito, ”strumenti finanziari italiani”), il Fondo compie i seguenti investimenti: (I) obbligazioni italiane; (II) partecipazioni non qualificate in società italiane, quotate e non quotate; (III) quote di fondi comuni di investimento istituiti in Italia.

Con riguardo al regime fiscale, il Fondo e i relativi comparti non assoggettati a imposte sui redditi nel Regno Unito e, secondo la normativa vigente in tale Stato, il Fondo è considerato un soggetto fiscalmente trasparente. Per quanto concerne le plusvalenze realizzate dal Fondo in relazione agli asset in cui ha investito, queste incrementano il valore delle quote e sono tassate in capo agli Investitori solo al momento della cessione o riscatto delle quote medesime.

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione tributaria del Fondo e dei relativi comparti dal punto vista tributario italiano, nonché sulla possibilità di applicazione dei Trattai contro le doppie imposizioni, ha in primo luogo chiarito che “l’assenza di soggettività tributaria passiva dell’ACS [il Fondo] nel Regno Unito non consente di considerare quest’ultimo come persona residente in uno Stato contraente ai fini del Trattato”. Inoltre, ha precisato che a certe condizioni le disposizioni convenzionali possono essere invocate dai sottoscrittori del Fondo medesimo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 6/E del 2006 e le risoluzioni n. 17/E del 2006 e n. 167/E del 2008, ha ricordato quali sono i criteri in presenza delle quali la trasparenza economica può essere parificata alla trasparenza fiscale secondo l’ordinamento italiano.

Secondo tali documenti di prassi, i veicoli di investimento collettivo dovrebbero essere considerati fiscalmente trasparenti qualora (a) lo statuto del fondo preveda l’obbligo di distribuire almeno annualmente i proventi ai Sottoscrittori e (b) tali proventi siano soggetti a imposizione in capo a questi ultimi.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui lo Stato di residenza qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo agli investitori, indipendentemente dall’effettiva percezione (c.d. ”trasparenza fiscale”), sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori, cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. ”trasparenza economica”).

La nozione di trasparenza fiscale comporta quindi che il reddito prodotto da un soggetto sia attribuito e tassato in capo a un altro soggetto a prescindere dalla effettiva distribuzione dello stesso.

Ciò premesso, per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dagli strumenti finanziari italiani, come detto, in base alla normativa fiscale britannica, queste divengono imponibili in capo agli Investitori solamente al momento dell’eventuale vendita o riscatto delle quote e pertanto non si considerano realizzate o maturate direttamente in capo agli Investitori medesimi.

Ne consegue quindi che, non possono considerarsi rispettate né la nozione di trasparenza fiscale né tantomeno quella di trasparenza economica, con la conseguenza che i benefici convenzionali non potranno essere riconosciuti con riguardo alle plusvalenze.

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, al ricorrere del sopra descritto regime di trasparenza fiscale, gli Investitori del Fondo possono beneficiare del trattamento previsto dalla Convenzione tra l’Italia (i.e. Stato della fonte) e il Regno Unito (i.e. Stato di residenza) in relazione ai redditi derivanti dagli investimenti negli strumenti finanziari italiani, diversi dalle plusvalenze.

Ciò, sia nel caso in cui i Sottoscrittori detengano income units (che attribuiscono ai sottoscrittori il diritto alla percezione almeno annuale degli utili del Fondo in misura proporzionale alla quota detenuta) sia nell’ipotesi in cui questi sottoscrivano accumulation units (in questo caso i proventii generati dagli investimenti non sono automaticamente distribuibili agli investitori, ma sono capitalizzati all’interno del singolo comparto incidendo sul valore delle quote).

L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che, affinché la Convenzione possa applicarsi è necessario che gli Investitori possano essere considerati quali “persone residenti” ai fini Convenzionali e dunque siano “liable to tax” nello Stato di residenza, nonché, ove richiesto dalle norme convenzionali, possono essere qualificati quali beneficial owner del reddito.

  • Domenico Sannicandro
  • Gise Genco
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