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KO la presunzione di evasione applicata retroattivamente

KO la presunzione di evasione applicata retroattivamente

La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 1865/1/17 depositata lo scorso 28 aprile ha stabilito che la presunzione prevista dall’articolo 12, comma 2 del DL 78/2009 non è applicabile retroattivamente.

La vicenda trae origine dalla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente circa l’omessa dichiarazione, nel quadro RW, di disponibilità finanziarie e conti correnti detenuti in Svizzera negli anni d’imposta 2006 e 2007 in applicazione del menzionato articolo 12, comma 2 del DL 78/2009.

La norma in questione, come noto, ha introdotto una presunzione di evasione relativamente agli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.

In pratica, a meri fini fiscali, si presume che le somme utilizzate per investimenti di natura finanziaria in Paesi c.d. “black list” siano redditi non dichiarati in Italia e che, pertanto, le relative sanzioni debbano essere raddoppiate.

La CTR, nel confermare l’illegittimità degli atti impositivi rilevata già in primo grado, evidenziava che l’articolo 12, ponendo una presunzione legale, è una norma di natura sostanziale che prevede la possibilità per il contribuente di superare tale presunzione provando che le disponibilità estere non sono frutto di evasione, prova fornita puntualmente dal contribuente in sede di giudizio di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale sottolinea, inoltre, che il contribuente non era obbligato a precostituirsi una tale prova prima dell’entrata in vigore della norma e che, secondo il disposto dell’articolo 3 della Legge 212/2000, c.d. Statuto del Contribuente, l’efficacia retroattiva delle norme deve essere espressamente previsto.

Sulla base di tali motivazioni la presunzione legale prevista dall’articolo 12, comma 2 del DL 78/2009 non può che trovare applicazione a partire dal 2010.

Sempre sul tema Voluntary Disclosure, si evidenzia la sentenza n. 309/3/2017 del 30 maggio 2017 della CTP di Varese che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta subita sui redditi regolarizzati con la prima procedura di Voluntary Disclosure.

  • Domenico Sannicandro
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