Secondo la Suprema Corte, la natura tributaria delle sanzioni previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, della Legge n. 227 del 1990 (Cass. n. 24009/2013; Cass. n. 26848/2014 e Cass. n. 17051/2015) induce a ritenere che il termine di decadenza per l’irrogazione delle sanzioni per l’omissione dichiarativa è da individuarsi nella seconda parte dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero nel termine per l’accertamento del tributo dovuto.
La Cassazione sottolinea che il meccanismo del raddoppio dei termini per l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni non ha natura sostanziale ma procedimentale. Ciò premesso, poiché il citato meccanismo è entrato in vigore il 30.12.2009 (per effetto dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 2019), ovvero quando i termini per l’accertamento dell’anno d’imposta 2007 non erano ancora scaduti, lo stesso può essere applicato retroattivamente avendo la disposizione natura meramente procedimentale.
Di diversa natura (Cass., ordinanza del 2.2.2018, n. 2662) è, invece, la disposizione che ha introdotto la presunzione reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 2009, la quale, non avendo natura processuale ma sostanziale, trattandosi di presunzioni, non ha efficacia retroattiva.
La sentenza, che farà di sicuro molto discutere soprattutto in merito all’applicabilità del cumulo giuridico di cui gli articoli 12 e 17 del D.Lgs 472/97, s’innesta in un momento storico caratterizzato dalla c.d. “Pace Fiscale” che è oggetto di un ampio dibattito tra le forze politiche.
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