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L’importanza della bigenitorialità | La recente ordinanza della Corte di Cassazione

L’importanza della bigenitorialità | La recente ordinanza della Corte di Cassazione
La Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata l’8 maggio 2024, n. 12282, ha precisato in modo esaustivo quali siano i criteri che sovrintendono al diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di loro trasferimento a “considerevole distanza” dal luogo di residenza paterna. Sul punto si era già espressa la Corte d’Appello di Napoli – Sez. Minori con il decreto che aveva rigettato l’istanza del papà (cui è stata “riconosciuta la facoltà di vedere i figli e tenerli quando desidera”) su cui verte il ricorso, deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

 

Ordinanza Corte Suprema di Cassazione – Prima sezione civile – n. 12282 del 7 maggio 2024

La Sezione I della Cassazione Civile con l’ordinanza n. 12282 del 07/05/2024 stabilisce criteri ben precisi che tutelano il diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni e, nello specifico, sul tema di trasferimento dei figli in una città distante dalla residenza paterna.

È una ordinanza decisiva che tiene conto del diritto alla bigenitorialità quale diritto del minore ancora prima che diritto dei genitori, secondo l’art. 337-ter c.c., comma 1, secondo cui “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Il provvedimento sancisce il principio secondo cui il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”.

Come era cominciato il caso

Il Tribunale di Napoli ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra due coniugi con prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie sui figli. In corso di causa, la ricorrente ha depositato un ricorso ex art. 709 ter cpc (oggi sostituito dall’art. 473-bis 38 e 39 cpc) contenente la richiesta di autorizzazione al trasferimento della stessa con i tre figli, in un’altra città, per motivi di lavoro. Nello specifico, la ricorrente giustifica la domanda dimostrando di avere ricevuto un’offerta di lavoro da parte di una struttura ambulatoriale privata che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività medica.

Il Tribunale di Napoli, senza modificare il regime di affido condiviso, omette di svolgere alcuna istruttoria e con ordinanza, accoglie la richiesta di trasferimento a Pordenone della madre con i tre figli, in forza dell’offerta di lavoro ricevuta.

Il coniuge, resistente, ha reclamato l’ordinanza dinanzi la Corte d’Appello di Napoli – Sez. Minori chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata.

La Corte d’Appello adita ha rigettato la domanda e respinto il reclamo.

Contro il decreto della Corte d’Appello di Napoli ricorre il padre in Cassazione e la madre resiste con controricorso.

La decisione

La difesa del ricorrente si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., considerata la violazione del principio di diritto secondo cui il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso ed argomenta la decisione assunta nella modalità che segue.

Il ricorrente in Cassazione (ovvero il padre) lamenta come il Giudice di merito non abbia motivato in modo adeguato le ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei figli minori a Pordenone.

Infatti, il medesimo giudicante motiva di essere giunto a tale decisione prendendo in considerazione le volontà esposte dai minori. Rileva che gli stessi hanno dichiarato di essere felici di trasferirsi in un’altra città, che tra l’altro già conoscevano per esservi stati con la madre ed il compagno di lei, e che in caso di difficoltà e disagio sarebbero ritornati nella loro città di origine. I ragazzi hanno inoltre dichiarato di non avere alcuna volontà di sostituire il padre con la figura del compagno della madre e che in ogni caso il padre potrà recarsi la loro quando lo desidera senza alcun problema.

La Corte di Cassazione ha invece accolto le determinazioni del ricorrente ed ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso sul fondamento che il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”. Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.

Il trasferimento, secondo la Corte, potrebbe rappresentare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi soltanto a riportare le dichiarazioni espresse dai due fratelli ma non risulta sia stata ascoltata la figlia più piccola.

La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso in ordine al 1° e 3° motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassato il provvedimento impugnato e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

  • Laura Logli
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