In particolare, le società che intendono ottenere la disapplicazione della menzionata normativa, devono entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui la disciplina trova applicazione, presentare un interpello “preventivo” alla Direzione Regionale competente in base all’ultimo domicilio fiscale del soggetto istante. L’Agenzia ha 120 gg di tempo per formulare il proprio parere positivo o negativo, fatto salvo il principio del silenzio assenso.
Le modalità di compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi delle società coinvolte, variano a seconda che la società presenti un interpello poi accolto dall’Agenzia, piuttosto che decida di disapplicare la normativa senza presentare l’interpello in quanto ritiene di soddisfare le condizioni richieste. L’errata compilazione della dichiarazione dei redditi è sanzionata ex art. 8 comma 3 quinquies del D. Lgs 471/97.