La nuova previsione si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027.
L’intervento legislativo assume particolare rilievo anche perché giunge dopo che, nei mesi precedenti, erano emerse nella stampa specializzata ricostruzioni di prassi relative a interpelli non pubblicati secondo cui, in assenza di un espresso divieto riferito al nuovo art. 5 del D.lgs. 209/2023, il cumulo tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime impatriati sarebbe stato ritenuto ammissibile.
In particolare, sulla stampa specializzata veniva più volte richiamata una risposta a interpello non pubblicata del 19 dicembre 2025, che avrebbe riconosciuto la compatibilità tra i due regimi, valorizzando proprio la mancata estensione testuale del divieto al nuovo regime impatriati. Trattandosi, tuttavia, di chiarimenti non pubblicati, il relativo richiamo seppur accolto con grande favore veniva trattato con altrettanta prudenza.
Alla luce della nuova formulazione normativa, a partire dal periodo d’imposta 2027 il legislatore ha escluso in modo espresso la cumulabilità tra art. 24-bis TUIR e art. 5 del D.lgs. 209/2023. Per i trasferimenti di residenza fiscale intervenuti dal periodo d’imposta 2024 al periodo d’imposta 2026 inclusi, appare invece più corretto osservare che tale cumulo non risultava espressamente precluso sul piano normativo e, pertanto, potrebbe ritenersi astrattamente ammissibile.
Tale considerazione trova conforto anche alla luce del fatto che il Legislatore ha ritenuto necessario reintrodurre il divieto di cumulo in modo espresso solo a decorre dal periodo d’imposta 2027, nonché delle ricostruzioni di prassi oramai pubbliche sebbene non pubblicate che sembrano avere sostenuto l’ammissibilità della fruizione contestuale del “nuovo” regime impatriati e dei del regime dei neo-residenti.