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Nomad digital Visa: il nuovo visto d’ingresso in Italia per i lavoratori digitali e da remoto

Nomad digital Visa: il nuovo visto d’ingresso in Italia per i lavoratori digitali e da remoto
Lo scorso 4 aprile 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto emesso dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che rende operativo il nuovo “Nomad digital Visa”. Si tratta del visto previsto per i lavoratori extra-UE che intendono svolgere la propria attività lavorativa (autonoma o subordinata) in modalità “da remoto” dall’Italia in favore di un datore di lavoro o committente italiano o straniero. Elemento caratterizzante è che i lavoratori che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 27, comma 1, lett. Q-bis) per lavorare in Italia, non dovranno ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma è sufficiente l’acquisizione del visto di ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno 

In particolare, l’ingresso in Italia è consentito ai lavoratori dipendenti o autonomi che dimostrano di possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; un’assicurazione sanitaria valida per almeno un anno nel territorio dello Stato; un’abitazione da adibire a residenza; un’esperienza di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa che una volta entrati in Italia dovranno svolgere in modalità da remoto; un contratto di lavoro o collaborazione o un’offerta vincolante. 

 

Autori: Domenico Sannicandro e Gise Genco

Il decreto definisce i lavoratori autonomi  come “nomadi digitali” mentre i lavoratori subordinati come “lavoratori da remoto”, richiedendo che entrambe di essere altamente qualificati, intendendosi per tali coloro che siano in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da una Università o da un Istituto non universitario che (a) attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore e di una qualifica professionale di livello post secondario di durata almeno triennale, (b) dei requisiti previsti dal Dlgs. n. 206/2007 per le professioni regolamentate (es. medici specialisti, dentisti); (c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni antecedenti la presentazione dell’istanza per l’ottenimento dellaCarta Blu”, con  riferimento ai dirigenti e specialisti del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  ovvero (d) di una qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza professionale almeno quinquennale di livello pari ai titoli di istruzione superiore 

 

I lavoratori in possesso delle suddette caratteristiche potranno quindi ottenere il visto per l’ingresso in Italia dalle Autorità Consolari o Diplomatiche territorialmente competenti, senza il rilascio di un preventivo nulla osta al lavoro e al di fuori delle quote di cui al Decreto flussi. Successivamente, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, i nomadi digitali o i lavoratori da remoto potranno richiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno valido per un anno e rinnovabile alle medesime condizioni. Per i familiari dei titolari del nomad digital visa è previsto il ricongiungimento familiare.  

 

Il visto potrà non essere rilasciato ovvero potrà essere revocato se il datore di lavoro o il committente residente nel territorio dello Stato risulti esser stato condannato negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva o con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) per i reati previsti dall’art. 22 del TU immigrazione (es. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia; intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro). 

 

Ciò premesso, in alcuni casi i nomadi digitali e i lavoratori da remoto potranno valutare se accedere al “nuovo” regime per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 209/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024.  

 

Il suddetto regime prevede la detassazione al 50%, entro il limite annuo di 600 mila euro, dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, e di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professionisti per cinque anni. Ciò a condizione che i) il lavoratore si impegni a risiedere in Italia per i successivi 4 anni; ii) non sia stato residente fiscale in Italia nei 3 periodi d’imposta antecedenti al trasferimento (il requisito della residenza estera pregressa è aumentato a 6 o 7 periodi d’imposta antecedenti in caso di trasferimento infragruppo); iii) il lavoratore svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato e, iv) sia in possesso dei citati requisiti di elevata qualificazione e specializzazione. In quest’ultimo caso, il riferimento è al conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale; nonché al possesso dei requisiti di cui al Dlgs. n. 206/2007 riguardanti le attività ivi regolamentate.  

La detassazione è aumentata al 60% quando il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore ovvero nel caso in cui il figlio minore nasca o sia adottato entro il quinquennio di fruizione del regime. L’agevolazione, con riguardo ai lavoratori autonomi, si applica nel rispetto del nuovo limite degli aiuti de minimis oggi fissato in 300.000 euro nell’arco di tre anni. 

  • Domenico Sannicandro
  • Gise Genco
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